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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte costituzionale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere nel giudizio promosso dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana contro la nuova legge elettorale regionale. Dopo il ricorso, la legge è stata promulgata con omissione delle parti impugnate, il che equivale alla rinuncia definitiva alla loro approvazione.

Di cosa si tratta

Il Commissario dello Stato per la Regione siciliana aveva impugnato varie disposizioni di un disegno di legge dell’Assemblea regionale siciliana che riformava il sistema elettorale regionale, provinciale e comunale. Il ricorso censurava norme su ineleggibilità e incompatibilità, sull’alternanza di genere nelle liste, sull’istituto della supplenza per deputati e consiglieri nominati assessori, e sulla disciplina transitoria per l’assegnazione dei seggi.

La questione di legittimità costituzionale

Il Commissario impugnava gli artt. 11, 16 (commi 2 e 3), 29 (comma 2), 35, 36, 37 e 38 del disegno di legge regionale in riferimento agli artt. 3, 23, 51, 81 (quarto comma), 97 della Costituzione, nonché agli artt. 3, 9 e 12 dello statuto speciale siciliano. Tra i profili censurati: la violazione del principio di eguaglianza in materia di ineleggibilità, la delega sanzionatoria in bianco all’Assessore regionale, e la mancanza di base statutaria per la supplenza dei deputati-assessori.

La decisione della Corte

Nel corso del giudizio, la legge è stata promulgata con l’omissione delle parti impugnate dal Commissario, ai sensi dell’art. 1 della legge regionale n. 14 del 2001. Entrambe le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere: la Corte ha accolto la richiesta, ritenendo la promulgazione parziale prova certa della volontà di rinunciare alla successiva promulgazione delle parti impugnate.

Il principio

Nell’ordinamento siciliano, la promulgazione parziale di una legge regionale con omissione delle parti impugnate dal Commissario dello Stato equivale alla rinuncia definitiva alla loro approvazione. Tale circostanza, concordemente riconosciuta dalle parti, determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di costituzionalità.

Domande e risposte

Cos’è la promulgazione parziale nella Regione siciliana?

In forza della sua autonomia speciale, l’Assemblea regionale siciliana può promulgare la legge omettendo le parti impugnate dal Commissario dello Stato. Questo meccanismo consente di dare esecuzione alla parte non contestata della legge, rinunciando implicitamente alle disposizioni censurate.

Cosa significa “cessazione della materia del contendere”?

Significa che, per fatti sopravvenuti (nella specie la promulgazione parziale), il giudizio di costituzionalità perde il proprio oggetto: non vi è più una norma vigente da esaminare, perché il legislatore ha rinunciato ad essa.

Chi era il Commissario dello Stato per la Regione siciliana?

Era un organo statale con funzione di controllo preventivo di legittimità sulle leggi dell’Assemblea regionale siciliana, titolato a ricorrere alla Corte costituzionale contro le disposizioni ritenute incostituzionali prima della promulgazione. L’istituto è stato successivamente soppresso.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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