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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La questione di legittimità sull’art. 3 della legge sulla stampa, che limita ai cittadini comunitari la possibilità di essere direttori responsabili di un periodico, è stata dichiarata manifestamente inammissibile. Il procedimento di registrazione dei periodici ha natura amministrativa, non giurisdizionale, e il magistrato delegato non è legittimato a sollevare questioni di costituzionalità.

Di cosa si tratta

Un cittadino egiziano regolarmente iscritto come pubblicista nell’elenco dei giornalisti di nazionalità straniera annesso all’albo aveva presentato richiesta di iscrizione nel registro della stampa del Tribunale di Milano per un periodico destinato alla comunità araba. Il magistrato delegato, ritenendo che il divieto di nomina come direttore responsabile per i non comunitari violasse gli artt. 2, 3 e 21 Cost., aveva sollevato questione di costituzionalità.

La questione di legittimità costituzionale

Il magistrato delegato dal Presidente del Tribunale di Milano ha impugnato l’art. 3 della legge n. 47 del 1948 (Disposizioni sulla stampa), nella parte in cui limita ai soli cittadini comunitari la possibilità di ricoprire la carica di direttore responsabile di un periodico, in riferimento agli artt. 2, 3 e 21 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di legittimazione del rimettente. Il procedimento di registrazione dei periodici previsto dall’art. 5 della legge n. 47 del 1948 ha natura esclusivamente amministrativa: il presidente del tribunale (o il magistrato delegato) svolge una semplice funzione di verifica formale dei documenti, senza esercitare alcun potere giurisdizionale. La mera presenza di un magistrato non trasforma un procedimento amministrativo in un giudizio.

Il principio

Perché una questione di legittimità costituzionale sia ammissibile, deve essere sollevata nel corso di un “giudizio” ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953. Il procedimento di registrazione di un periodico è meramente amministrativo e non integra tale requisito, anche se l’intervento del magistrato ha funzione garantistica: il diritto alla libertà di stampa non rimane privo di tutela giurisdizionale, che può essere invocata in altra sede.

Domande e risposte

Perché la questione è stata dichiarata inammissibile e non esaminata nel merito?

Perché il rimettente (il magistrato delegato per la registrazione) non era legittimato a sollevare la questione: il procedimento in cui operava non è un “giudizio” in senso tecnico, essendo di natura amministrativa. La Corte ha confermato il precedente del 1976 (sentenza n. 96) senza discostarsene.

Un cittadino extracomunitario può essere direttore responsabile di un periodico in Italia?

L’art. 3 della legge n. 47 del 1948 limitava tale possibilità ai cittadini italiani e comunitari. La questione nel merito non è stata esaminata dalla Corte in questa pronuncia: il ricorrente avrebbe potuto far valere i propri diritti dinanzi al giudice ordinario competente.

Cosa differenzia un procedimento amministrativo da uno giurisdizionale?

Il procedimento giurisdizionale implica l’esercizio di un potere decisorio su diritti e interessi con forza di giudicato. Il procedimento di registrazione dei periodici si limita alla verifica formale della regolarità documentale, senza che il magistrato svolga alcuna valutazione nel merito.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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