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La Corte dichiara inammissibile la questione sull’inutilizzabilità delle intercettazioni «indirette» di conversazioni di parlamentari (intercettate tramite le utenze di terzi). La Corte di cassazione aveva fondato la questione su una premessa interpretativa contraddittoria: l’estensione della tutela alle intercettazioni indirette era «consentita» (non imposta) dalla norma, e il rimettente avrebbe dovuto privilegiare un’interpretazione conforme a Costituzione.
Di cosa si tratta
La legge n. 140/2003 (legge Maccanico-Flick) disciplina l’utilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni di parlamentari. Il caso concreto riguardava un militare della Guardia di finanza che aveva telefonato, su utenze intestate a un senatore, al capo di un’organizzazione di trafficanti di cocaina. La Cassazione dubitava che le intercettazioni di quelle telefonate (effettuate su utenze del senatore, anche se dal militare indagato) fossero soggette alle limitazioni previste dalla L. 140/2003.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte di cassazione ha sollevato questione di legittimità degli artt. 6 (commi 2, 3, 4, 5 e 6) e 7 della L. 20 giugno 2003, n. 140, in riferimento agli artt. 3, 24 e 112 della Costituzione, nella parte in cui estenderebbero l’inutilizzabilità delle intercettazioni anche alle conversazioni di soggetti non parlamentari effettuate su utenze in uso a parlamentari («intercettazioni indirette»), rendendo inutilizzabili prove raccolte in indagini su terzi.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile la questione per contraddittorietà della premessa interpretativa. Il rimettente aveva ammesso che l’estensione della tutela alle «intercettazioni indirette» era «consentita» (non obbligata) dal testo della norma. In tal caso, in ossequio al canone dell’interpretazione secundum constitutionem, il giudice avrebbe dovuto privilegiare la lettura restrittiva (che riduce l’area di incostituzionalità), non quella estensiva. Presentando come incostituzionale una norma che avrebbe potuto interpretare in modo conforme a Costituzione, la Cassazione ha reso inammissibile la questione.
Il principio
Il giudice rimettente non può sollevare questione di legittimità quando la norma è suscettibile di interpretazione conforme alla Costituzione: deve prima tentare l’interpretazione adeguatrice. Se tra più letture possibili alcune sono costituzionalmente conformi, deve adottare quella più rispettosa della Costituzione.
Domande e risposte
Cosa sono le «intercettazioni indirette» di parlamentari?
Sono le intercettazioni di conversazioni a cui un parlamentare ha partecipato, captate però nell’ambito di indagini su terzi (non direttamente sul parlamentare): ad esempio, intercettando l’utenza di un indagato che ha telefonato a un parlamentare, o viceversa.
Qual è la ratio dell’art. 68, comma 3, della Costituzione sulle intercettazioni parlamentari?
L’art. 68 c.3 Cost. prevede che i parlamentari non possano essere sottoposti a intercettazioni senza autorizzazione della Camera di appartenenza. La ratio è proteggere l’indipendenza del mandato parlamentare da usi strumentali degli strumenti investigativi.
Cosa si intende per «interpretazione secundum constitutionem»?
È il principio per cui il giudice, quando una norma ammette più interpretazioni, deve scegliere quella che la rende conforme alla Costituzione, riservando alla Corte costituzionale solo i casi in cui nessuna lettura ragionevole salva la norma dall’incostituzionalità.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare e protezione dalle intercettazioni: parametro di riferimento della disciplina censurata
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa e obbligatorietà dell’azione penale: parametri invocati dalla Cassazione
- Art. 112 della Costituzione — obbligatorietà dell’azione penale: parametro invocato per la paralisi delle indagini
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.