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La Corte annulla la delibera con cui la Camera dei deputati aveva dichiarato insindacabili le opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi in una trasmissione televisiva contro il magistrato Gherardo Colombo. Mancava il nesso funzionale con l’esercizio del mandato parlamentare: le dichiarazioni extra moenia sono insindacabili solo se riconducibili a specifici atti parlamentari, non per la mera afferenza a temi politici.
Di cosa si tratta
Nel 1997 il deputato Vittorio Sgarbi, durante la trasmissione televisiva «Sgarbi quotidiani», aveva accusato il sostituto procuratore Gherardo Colombo di aver costruito una falsa prova documentale per un processo a carico dell’on. Berlusconi. Imputato di diffamazione davanti al Tribunale di Brescia, Sgarbi aveva ottenuto dalla Camera la delibera di insindacabilità ex art. 68, comma 1, della Costituzione. Il Tribunale aveva sollevato conflitto di attribuzioni.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Brescia ha sollevato conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato nei confronti della Camera dei deputati, sostenendo che la delibera di insindacabilità adottata in data 8 febbraio 2001 per le opinioni espresse da Sgarbi durante «Sgarbi quotidiani» mancasse del nesso funzionale con l’esercizio delle funzioni parlamentari, richiesto dalla costante giurisprudenza costituzionale.
La decisione della Corte
La Corte dichiara che la delibera di insindacabilità della Camera viola l’art. 68, comma 1, della Costituzione e interferisce con le attribuzioni del Tribunale, e ne dispone l’annullamento. Le dichiarazioni di Sgarbi in televisione non erano precedute da specifici atti parlamentari sul medesimo oggetto (la presunta falsa prova Colombo): la mera inerenza a temi politici generali («polemica politica sul modo di procedere della magistratura») non basta a creare il nesso funzionale. Nemmeno le attività ispettive di altri parlamentari richiamati dalla Camera erano pertinenti alla specifica vicenda.
Il principio
L’insindacabilità parlamentare ex art. 68 c.1 Cost. per le opinioni espresse fuori dal Parlamento richiede che vi sia un nesso funzionale specifico con l’esercizio del mandato: l’opinione extra moenia deve corrispondere sostanzialmente a un precedente atto parlamentare sullo stesso oggetto. Non è sufficiente la generica afferenza a temi politici, neppure se l’argomento è stato dibattuto in Parlamento.
Domande e risposte
Cosa garantisce l’art. 68, comma 1, della Costituzione?
Garantisce che i parlamentari non possano essere chiamati a rispondere (nemmeno penalmente) delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. Si tratta di un’immunità funzionale che protegge il libero esercizio del mandato.
Qual è il «nesso funzionale» richiesto dalla Corte?
Deve esserci una corrispondenza sostanziale tra le dichiarazioni extra moenia (fuori dal Parlamento) e un atto parlamentare specifico (un intervento in aula, un’interrogazione, una proposta di legge): la dichiarazione televisiva deve essere, in sostanza, la divulgazione esterna di quanto già detto in sede istituzionale sulla stessa vicenda concreta.
La Camera ha il potere di deliberare l’insindacabilità senza il controllo della Corte?
No. La Camera delibera autonomamente, ma il Tribunale interessato può sollevare conflitto di attribuzioni se ritiene che la delibera manchi dei presupposti. La Corte verifica allora se sussistesse il nesso funzionale, e in caso negativo annulla la delibera.
Norme collegate
- Art. 68 della Costituzione — insindacabilità parlamentare per le opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni: parametro del conflitto
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