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La Corte dichiara parzialmente illegittima la legge della Regione Basilicata che vietava l’ingresso di rifiuti provenienti da altre regioni negli impianti di smaltimento regionali. Il divieto è incostituzionale per i rifiuti non urbani non pericolosi (speciali industriali, pericolosi): viola la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente e il divieto costituzionale di ostacolare la libera circolazione delle cose tra Regioni.
Di cosa si tratta
La Regione Basilicata aveva adottato nel 1995 una legge che vietava di accogliere nei propri impianti di smaltimento rifiuti provenienti da altre regioni o nazioni, in attuazione del «principio di prossimità» della direttiva CEE. Fenice s.p.a., titolare di un impianto di termodistruzione con recupero energetico approvato dalla Regione, aveva impugnato i provvedimenti che le impedivano di trattare rifiuti extraregionali.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR della Basilicata ha sollevato questione di legittimità dell’art. 1 della legge regionale 31 agosto 1995, n. 59 (Normativa sullo smaltimento dei rifiuti), in riferimento agli artt. 3, 11, 32, 41, 117 e 120 della Costituzione, sostenendo che il divieto assoluto di rifiuti extraregionali violasse la competenza statale in materia ambientale, la libera circolazione tra regioni e le norme comunitarie.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge regionale n. 59/1995 (come modificata dalla L.R. 6/2001) nella parte in cui vieta di accogliere rifiuti «diversi da quelli urbani non pericolosi» provenienti da altre regioni o nazioni. La norma invade la competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (art. 117 c.2 lett. s Cost.), viola i principi fondamentali del D.Lgs. 22/1997, e contrasta con il divieto di ostacolare la libera circolazione delle cose tra Regioni (art. 120 Cost.).
Il principio
La tutela dell’ambiente è materia di competenza esclusiva statale (art. 117 c.2 lett. s Cost.): le Regioni non possono dettare norme che ostacolino la libera circolazione dei rifiuti industriali e speciali tra le regioni, poiché ciò contrasta con i principi fondamentali della legislazione statale ambientale e viola l’art. 120 Cost.
Domande e risposte
Qual è il «principio di prossimità» nel diritto dei rifiuti?
È un principio della direttiva CEE sui rifiuti secondo cui lo smaltimento va effettuato il più vicino possibile al luogo di produzione, per ridurre i trasporti e l’impatto ambientale. Ma si applica principalmente ai rifiuti urbani non pericolosi, non a tutti i tipi di rifiuto.
Perché le Regioni non possono vietare i rifiuti industriali extraregionali?
I rifiuti speciali industriali e pericolosi sono gestiti attraverso circuiti specializzati che non possono essere vincolati confini regionali, sia per ragioni tecniche (non tutti i trattamenti specializzati esistono in ogni Regione) sia perché ciò impedirebbe la libera circolazione delle cose tra Regioni garantita dalla Costituzione.
La sentenza ha lasciato spazio al divieto regionale per qualche tipo di rifiuto?
Sì. La Corte ha dichiarato illegittimo il divieto solo per i rifiuti diversi da quelli «urbani non pericolosi»: implicitamente ha lasciato aperta la possibilità che per i rifiuti urbani il principio di prossimità possa essere applicato anche a livello regionale.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente e dell’ecosistema
- Art. 120 della Costituzione — divieto per le Regioni di adottare misure che ostacolino la libera circolazione delle cose tra le Regioni
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