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La Corte dichiara incostituzionale la norma della legge finanziaria 2004 che autorizzava 100.000 euro di spesa per contribuire alla costruzione della sede di istituti di cultura. La materia rientra nell’organizzazione di attività culturali, di competenza legislativa concorrente Stato-Regioni: lo Stato non può erogare direttamente contributi in tale ambito, né si giustifica la gestione unitaria per l’esiguità della somma.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2004 (L. 350/2003) autorizzava una spesa di 100.000 euro per la promozione della cultura italiana, destinata prioritariamente a contributi agli istituti di cultura riconosciuti (ex L. 534/1996) per la costruzione della loro sede principale. La Regione Emilia-Romagna ha impugnato la norma sostenendo che dopo la riforma del Titolo V (L. cost. 3/2001) questa tipologia di interventi rientrasse nella competenza regionale.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 2, comma 38, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in riferimento agli artt. 117 terzo comma e 119 della Costituzione, deducendo che la «valorizzazione dei beni culturali» e l’«organizzazione di attività culturali» fossero materie di competenza concorrente: lo Stato non potrebbe erogare direttamente contributi per la costruzione di sedi di istituti culturali.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 38, della L. 350/2003. La costruzione della sede di un istituto di cultura è strumentale all’organizzazione di attività culturali, materia di competenza concorrente: lo Stato può dettare solo i principi fondamentali, non erogare direttamente contributi. L’esiguità della somma stanziata (100.000 euro) esclude inoltre qualsiasi esigenza di gestione unitaria in applicazione del principio di sussidiarietà ascendente.
Il principio
In materia di competenza legislativa concorrente, lo Stato non può erogare direttamente contributi finanziari per attività che ricadono nella sfera regionale, nemmeno se le somme sono modeste. Il principio di sussidiarietà ascendente presuppone una esigenza di gestione unitaria che non esiste per interventi di portata locale.
Domande e risposte
Cosa sono gli istituti di cultura di cui alla L. 534/1996?
Sono enti, prevalentemente di diritto privato, che promuovono la diffusione della cultura e della lingua italiana all’estero o che svolgono attività culturali di rilievo nazionale. Possono essere inseriti in un’apposita tabella e ricevere contributi statali ai sensi della legge.
Perché dopo la riforma del Titolo V del 2001 lo Stato non può più erogare direttamente questi contributi?
La L. cost. 3/2001 ha trasferito alle Regioni la competenza concorrente su «valorizzazione dei beni culturali» e «ordinamento delle comunicazioni». In tali materie lo Stato fissa solo i principi fondamentali; le Regioni disciplinano concretamente gli interventi e le erogazioni.
Quando è giustificata la gestione statale diretta in materia concorrente?
Solo quando sussiste una reale esigenza di uniformità sull’intero territorio nazionale che rende necessaria la gestione unitaria (principio di sussidiarietà ascendente). Per un contributo di 100.000 euro per poche sedi di istituti culturali non esiste questa esigenza.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — competenza legislativa concorrente in materia di organizzazione delle attività culturali: parametro violato
- Art. 119 della Costituzione — autonomia finanziaria delle Regioni: parametro invocato per l’erogazione diretta statale
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