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La Corte dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale Piemonte n. 4/1997, che vieta ai medici veterinari dipendenti dal SSN di esercitare la libera professione nel territorio dell’USL di appartenenza e di essere titolari di ambulatori privati. La legge regionale esercita legittimamente la competenza riconosciuta dalla normativa statale.
Di cosa si tratta
Il TAR per il Piemonte aveva sollevato questione di legittimità dell’art. 2 della legge regionale Piemonte 3 gennaio 1997, n. 4, che vieta ai veterinari dipendenti dell’USL di svolgere attività libero-professionale nel territorio dell’azienda sanitaria di appartenenza e di essere titolari di strutture ambulatoriali private. La questione era stata sollevata più volte e la Corte era intervenuta a restituire gli atti per sopravvenienze normative.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR rimettente riteneva la norma regionale lesiva degli artt. 3, 4, 35, 117 e 120 Cost.: il divieto territoriale avrebbe irragionevolmente compresso il diritto al lavoro dei veterinari dipendenti, in contrasto con la normativa statale che ammette l’attività libero-professionale dei medici dipendenti. Il criterio territoriale adottato sarebbe stato inidoneo a prevenire conflitti di interesse.
La decisione della Corte
La Corte dichiara le questioni non fondate. La legge regionale esercita legittimamente la competenza attribuitale dall’art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 761/1979, che consente alla legge regionale di disciplinare le modalità e i limiti dell’attività libero-professionale dei veterinari. Il divieto territoriale risponde a un’esigenza legittima — evitare che il veterinario sia controllore di se stesso — e rientra nell’ampia discrezionalità del legislatore regionale nella tutela della salute pubblica e dell’imparzialità del servizio.
Il principio
La legge regionale può limitare l’esercizio della libera professione dei medici veterinari dipendenti dal SSN, anche con un divieto territoriale nel distretto di appartenenza, purché tale limitazione risponda a ragionevoli esigenze di tutela del servizio pubblico e non vanifichi completamente l’attività libero-professionale consentita dalla normativa nazionale.
Domande e risposte
Possono i medici veterinari dipendenti del SSN esercitare la libera professione?
Sì, in linea generale. L’art. 36, comma 1, del d.P.R. n. 761/1979 consente l’attività libero-professionale fuori dei servizi e delle strutture dell’USL, purché non vi sia subordinazione, non vi sia contrasto con gli interessi istituzionali dell’USL e non vi sia incompatibilità con gli orari di lavoro, nel rispetto di modalità e limiti fissati dalla legge regionale.
Perché il divieto territoriale non è irragionevole?
Perché il veterinario che opera nell’USL di appartenenza è anche soggetto alle funzioni di controllo e vigilanza della stessa USL. L’esercizio della libera professione nella medesima area creerebbe concrete situazioni di conflitto tra il ruolo di controllore e quello di operatore privato. La Corte riconosce questa come una ragionevole esigenza organizzativa del servizio sanitario.
Quali sono le materie in cui le Regioni possono legiferare in ambito sanitario?
La tutela della salute è materia di legislazione concorrente. Lo Stato stabilisce i principi fondamentali (tra cui quelli desumibili dal d.P.R. n. 761/1979), e le Regioni intervengono con proprie leggi nel rispetto di tali principi. Rientra nella competenza regionale la disciplina delle modalità organizzative del personale delle USL, incluse le limitazioni alla libera professione.
Norme collegate
- Art. 4 della Costituzione — diritto al lavoro, invocato come parametro in relazione alla compressione della libera professione
- Art. 35 della Costituzione — tutela del lavoro in tutte le sue forme, parametro invocato dai rimettenti
- Art. 117 della Costituzione — competenza concorrente in materia di tutela della salute
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