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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 4, commi 215, 216 e 217, della legge finanziaria 2004 (l. n. 350/2003), che istituiva un fondo statale da un milione di euro annui per i distretti industriali della nautica da diporto ubicati in aree del demanio fluviale con almeno cinquecento posti barca. Contributi così selettivi non rientrano nella tutela della concorrenza né in altre materie di competenza esclusiva statale, e incidono illegittimamente sulle competenze regionali.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2004 aveva istituito un fondo speciale per l’abbattimento degli oneri concessori a favore di imprese operanti in distrettidistretti della nautica da diporto insistenti su aree del demanio fluviale con almeno 500 posti barca. La Regione Emilia-Romagna ha impugnato la norma, sostenendo che si trattasse di un intervento nel settore turistico-industriale di competenza regionale, non giustificato da ragioni di tutela della concorrenza.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l’art. 4, commi 215, 216 e 217, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria 2004), per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 della Costituzione, sostenendo che i contributi previsti non potessero essere ricondotti alla “tutela della concorrenza” né ad altra materia di competenza statale esclusiva.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso e dichiarato incostituzionale l’intera disciplina. L’esiguità degli stanziamenti (un milione di euro l’anno) e la spiccata selettività dei requisiti (demanio fluviale, almeno 500 posti barca) escludono in radice che i contributi possano qualificarsi come misure di tutela della concorrenza in senso dinamico o come interventi statali perequativi ai sensi dell’art. 119, quinto comma, Cost. L’intervento non rientra in alcuna delle materie di competenza esclusiva statale.

Il principio

Un finanziamento statale che, per la sua esiguità e per la selettività dei beneficiari, non può incidere sull’equilibrio economico generale né essere accessibile a tutti gli operatori del settore, non costituisce tutela della concorrenza ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost. Se tale intervento ricade in materie di competenza regionale, esso è incostituzionale in assenza di un adeguato coinvolgimento delle Regioni.

Domande e risposte

Quando lo Stato può stanziare fondi in materie di competenza regionale?

Lo Stato può farlo in deroga quando le risorse sono destinate a promuovere lo sviluppo economico o la coesione sociale a livello nazionale, ai sensi dell’art. 119, quinto comma, Cost., oppure quando l’intervento rientra nella tutela della concorrenza. In ogni caso, l’intervento deve avere rilevanza macroeconomica e coinvolgere le Regioni.

Perché il fondo per la nautica da diporto non è tutela della concorrenza?

Perché è rivolto a pochi operatori con requisiti molto specifici (demanio fluviale, 500 posti barca): non è accessibile a tutti gli operatori del settore e non può incidere sull’equilibrio economico generale del mercato.

Quale competenza regionale era violata?

La competenza in materia di turismo e industria, che spetta in via residuale alle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost. Lo Stato non può interferire in tali materie senza una adeguata base costituzionale e senza il coinvolgimento delle Regioni interessate.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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