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La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione Marche sull’art. 4, comma 125, della legge finanziaria 2004 (l. n. 350/2003): l’esclusione dal condono edilizio delle opere realizzate sul demanio lacuale, fluviale e sui terreni con usi civici rientra nella competenza statale di fissare i limiti massimi della sanatoria, già riconosciuta dalla sentenza n. 196/2004.
Di cosa si tratta
La legge finanziaria 2004 aveva esteso l’elenco delle opere non sanabili nel condono edilizio (art. 32, d.l. n. 269/2003), aggiungendo alle costruzioni sul demanio marittimo già escluse anche quelle sul demanio lacuale, fluviale e sui terreni gravati da diritti di uso civico. La Regione Marche contestava che questa estensione fosse una disciplina di dettaglio invasiva della competenza regionale in materia di governo del territorio.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Marche impugnava l’art. 4, comma 125, della l. n. 350/2003 in riferimento all’art. 117, terzo e quarto comma, della Costituzione: la norma avrebbe introdotto una disciplina di dettaglio sull’individuazione delle zone escluse dal condono, lesiva della competenza legislativa regionale in materia di governo del territorio (concorrente) o di edilizia (residuale).
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione non fondata, richiamando la propria sentenza n. 196/2004: al legislatore statale spetta la definizione della «portata massima» del condono edilizio straordinario, inclusa l’individuazione delle opere non suscettibili di sanatoria. La norma impugnata è coerente con tale ratio, limitandosi a estendere l’esclusione a beni pubblici e vincolati che non erano stati originariamente inclusi nel testo del comma 27 dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003.
Il principio
Nell’ambito del condono edilizio straordinario di cui all’art. 32 del d.l. n. 269/2003, solo il legislatore statale può individuare le opere non suscettibili di sanatoria (portata massima del condono), comprese le costruzioni su beni demaniali o gravati da vincoli di uso civico. Le Regioni non possono allargare tale portata massima, ma possono, nei limiti fissati dallo Stato, articolare ulteriormente la disciplina della sanatoria.
Domande e risposte
Cos’è il demanio idrico e perché le costruzioni su di esso non sono condonabili?
Il demanio idrico comprende fiumi, torrenti, laghi e le rispettive rive. Trattandosi di beni pubblici di proprietà statale, vincolati paesaggisticamente dal d.l. n. 312/1985 (convertito nella l. n. 431/1985), le costruzioni abusive su tali aree non possono essere sanate: la sanatoria presuppone che l’opera sia realizzabile, il che non accade su beni del demanio pubblico.
Cosa sono i diritti di uso civico?
Sono antichi diritti collettivi delle comunità locali di fare legnatico, pascolo e simili su terreni privati o comunitari. Questi terreni hanno una valenza ambientale e paesaggistica riconosciuta, tanto che la giurisprudenza costituzionale li equipara ai beni ambientalmente vincolati: le costruzioni abusive su di essi non possono essere condonabili.
Le Regioni possono stabilire regole più restrittive sul condono?
Sì, nell’ambito riconosciuto dalla sentenza n. 196/2004: le Regioni possono determinare limiti volumetrici inferiori a quelli statali e modulare le tipologie di abusi sanabili. Non possono, però, autorizzare sanatorie per opere che lo Stato ha escluso (come quelle su demanio idrico e usi civici).
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze in materia di governo del territorio (concorrente) e tutela dell’ambiente (esclusiva statale)
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.