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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 4 della legge n. 77/1955 in materia di cancellazione dal registro dei protesti: la norma, richiedendo il titolo originale quietanzato per la procedura amministrativa di cancellazione, non impedisce al debitore di provare in sede giudiziaria l’avvenuto pagamento con qualsiasi mezzo; non vi è quindi violazione degli artt. 3 e 24 Cost.
Di cosa si tratta
Chi ha subito un protesto cambiario può chiedere la cancellazione dal registro informatico dei protesti dimostrando di aver pagato entro dodici mesi. La legge richiede che l’istanza amministrativa sia corredata dal titolo originale quietanzato. Due debitori che avevano pagato ma avevano smarrito il titolo si erano visti respingere l’istanza: il Giudice di pace di Cerignola dubitava che ciò violasse la Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Giudice di pace di Cerignola sollevava questione sull’art. 4 della l. n. 77/1955, come sostituito dall’art. 2 della l. n. 235/2000, nella parte in cui non consente di sostituire il titolo smarrito con la denuncia di smarrimento ai fini della cancellazione amministrativa, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente infondata: la norma descrive la documentazione necessaria per la cancellazione in via amministrativa, ma non pone alcun limite probatorio in sede giudiziaria. Il debitore che ha smarrito il titolo può agire davanti al giudice (art. 4, comma 4, l. n. 77/1955, che richiama il rito del lavoro) e dimostrare l’avvenuto pagamento con qualsiasi mezzo di prova, incluse dichiarazioni testimoniali e documenti bancari.
Il principio
La norma che richiede il titolo originale per la cancellazione amministrativa dal registro dei protesti non viola la Costituzione perché si limita a disciplinare il procedimento amministrativo, lasciando intatta la possibilità per il debitore di ottenere la cancellazione in via giudiziaria con ogni mezzo di prova. Il procedimento giudiziario non ha natura impugnatoria dell’atto amministrativo di diniego, ma di accertamento autonomo del fatto costitutivo (avvenuto pagamento).
Domande e risposte
Come si cancella il proprio nome dal registro dei protesti?
Entro dodici mesi dal protesto, il debitore deve presentare istanza al presidente della Camera di commercio territorialmente competente, allegando il titolo originale quietanzato (con la ricevuta di pagamento) e l’atto di protesto. Se l’istanza viene accolta, il nominativo è cancellato dall’elenco e non può più essere divulgato.
Cosa può fare chi ha smarrito il titolo ma ha pagato?
Può agire in giudizio davanti al giudice di pace competente, ai sensi dell’art. 4, comma 4, della l. n. 77/1955. In questa sede è ammessa ogni prova: estratti conto bancari, attestazioni della banca di accredito, eventuali testimonianze. Il giudice può accertare il pagamento e ordinare la cancellazione anche senza il titolo originale.
Perché la legge richiede il titolo originale per la via amministrativa?
Per evitare cancellazioni fraudolente: chi paga una cambiale ha diritto alla restituzione del titolo (art. 45 del r.d. n. 1669/1933). Se il debitore lo ha nelle mani, è la prova più sicura del pagamento. La semplice denuncia di smarrimento, proveniente dalla stessa parte, non offre garanzie equivalenti in sede amministrativa.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, invocato per la disparità tra chi possiede il titolo e chi lo ha smarrito
- Art. 24 della Costituzione — diritto di agire e difendersi in giudizio
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