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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992 (processo tributario): il rimettente chiedeva di eliminare la compensazione obbligatoria delle spese solo nel caso di cessazione della materia del contendere per annullamento in autotutela, ma un accoglimento parziale avrebbe creato un’incostituzionalità ancora più grave, lasciando inalterata la compensazione in tutte le altre ipotesi.
Di cosa si tratta
Nel processo tributario, quando il giudizio si estingue per «cessazione della materia del contendere» (ad esempio perché l’Agenzia delle entrate annulla in autotutela l’atto impositivo), le spese processuali sono automaticamente compensate tra le parti: il contribuente deve sopportare i costi che ha anticipato. La Commissione tributaria regionale di Napoli dubitava che ciò violasse il principio del giusto processo e la parità delle parti.
La questione di legittimità costituzionale
La Commissione tributaria regionale di Napoli sollevava questione sull’art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, nella parte in cui dispone la compensazione delle spese anche quando la cessazione della materia del contendere consegue ad annullamento dell’atto impositivo disposto in autotutela, in riferimento all’art. 111 della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara la questione manifestamente inammissibile: accoglierla nei soli termini prospettati (eliminare la compensazione per la cessazione da autotutela) creerebbe una disparità ancora più grave tra le ipotesi di cessazione, lasciando intatta la compensazione quando è il contribuente a riconoscere la fondatezza della pretesa fiscale. La pronuncia di incostituzionalità parziale determinerebbe, essa stessa, una violazione del principio di uguaglianza.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è improponibile quando il suo accoglimento nei termini prospettati dal rimettente creerebbe, a sua volta, un’incostituzionalità: in tale ipotesi la Corte non può intervenire senza eccedere i propri poteri, essendo necessario un più ampio intervento del legislatore.
Domande e risposte
Cosa significa «compensazione delle spese» nel processo tributario?
Significa che ciascuna parte sopporta le spese legali che ha sostenuto, senza poterle recuperare dall’altra. Nel processo tributario, in caso di cessazione della materia del contendere, la compensazione è obbligatoria: anche se è l’amministrazione ad aver avuto torto (annullando l’atto in autotutela), il contribuente non può farsi rimborsare le spese processuali.
Perché la questione era «improponibile»?
Perché la norma impugnata copre tutte le ipotesi di cessazione della materia del contendere, non solo quella da autotutela. Se la Corte avesse accolto parzialmente la questione (eliminando la compensazione solo per l’autotutela), avrebbe creato una discriminazione tra contribuenti che hanno vinto in modo diverso, violando l’art. 3 Cost. in misura ancora più grave.
C’è un rimedio per il contribuente che vede annullato l’atto in autotutela?
Il d.lgs. n. 546/1992 non prevede in quel caso la condanna alle spese. Il problema, riconosciuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza, richiede un intervento legislativo organico sulla disciplina della soccombenza virtuale nel processo tributario, che tenga conto di tutte le ipotesi di estinzione del giudizio.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — principio del giusto processo e parità delle parti
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza, rilevante per la disparità creata da un’eventuale pronuncia parziale
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