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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sulla «legge obiettivo» per le infrastrutture strategiche sollevata dal TAR Sicilia. Le norme censurate erano già state oggetto di pronuncia in altra sede, rendendo la questione inammissibile.

Di cosa si tratta

Il TAR per la Sicilia (Catania) aveva sollevato questione di legittimità costituzionale della legge n. 443/2001 (c.d. «legge obiettivo») e del relativo decreto attuativo n. 190/2002, sostenendo che le procedure di approvazione delle infrastrutture strategiche non garantissero la partecipazione degli enti locali e violassero i principi di sussidiarietà e leale collaborazione.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR per la Sicilia ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, degli artt. 13 e 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e degli artt. 1, comma 2, e 3 del d.lgs. 20 agosto 2002, n. 190, in riferimento agli artt. 3, 5, 97, 117, 118 e 120 della Costituzione, per violazione della sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione. Il rimettente non aveva adeguatamente motivato i profili di inammissibilità che rendevano la questione non proponibile nelle forme indicate.

Il principio

La manifesta inammissibilità interviene quando la questione di legittimità costituzionale non supera il vaglio preliminare dei requisiti formali e sostanziali di ammissibilità, in particolare per carenze argomentative del giudice rimettente.

Domande e risposte

Cos’è la «legge obiettivo»?

La legge n. 443/2001 (c.d. «legge obiettivo» o «legge Lunardi») ha istituito una procedura accelerata per la realizzazione di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di interesse nazionale, derogando in parte alle normali procedure urbanistiche e ambientali.

Cosa prevede il principio di sussidiarietà in materia di infrastrutture?

Il principio di sussidiarietà (artt. 117 e 118 Cost.) impone che le funzioni amministrative siano esercitate dal livello di governo più vicino ai cittadini. Per le infrastrutture di rilievo nazionale, lo Stato può accentrare le competenze, ma deve farlo coinvolgendo Regioni ed enti locali attraverso forme di leale collaborazione.

Perché la legge obiettivo è stata contestata?

Perché la procedura di approvazione dei progetti preliminari consentiva di prescindere dai pareri degli enti locali e determinava automaticamente la variante agli strumenti urbanistici vigenti, bypassando le competenze regionali e comunali in materia di urbanistica e territorio.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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