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La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il referendum per abrogare il divieto di procreazione medicalmente assistita eterologa previsto dall’art. 4 comma 3 della legge n. 40/2004, insieme alle relative sanzioni. La questione del divieto di PMA eterologa sarà poi definitivamente risolta dalla Corte nel 2014 con la sent. n. 162.
Di cosa si tratta
La legge n. 40/2004 vietava all’art. 4, comma 3 il ricorso a tecniche di PMA di tipo eterologo, ossia con gameti di donatori esterni alla coppia. I promotori del referendum intendevano abrogare questo divieto e le connesse sanzioni penali e amministrative.
La questione di legittimità costituzionale
Giudizio di ammissibilità referendaria. Il quesito coinvolgeva l’art. 4, comma 3 (divieto di eterologa), l’art. 9, comma 1 e 3 (limitatamente ai riferimenti al divieto di eterologa), e l’art. 12, comma 1 e 8 (sanzioni per violazione del divieto).
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum per l’abrogazione degli artt. 4 comma 3, 9 commi 1 e 3 (limitatamente ai riferimenti al divieto di eterologa), 12 commi 1 e 8 della legge n. 40/2004, ritenendo il quesito omogeneo e non investente materia esclusa dal referendum.
Il principio
Il divieto di PMA eterologa non è costituzionalmente necessario; la Costituzione non impone al legislatore di vietare la donazione di gameti, pertanto la richiesta di abrogare tale divieto è ammissibile a referendum. (La Corte dichiarà poi incostituzionale lo stesso divieto con sentenza n. 162/2014.)
Domande e risposte
Cosa è la PMA eterologa?
La procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo utilizza gameti (ovociti o spermatozoi) provenienti da un donatore esterno alla coppia che richiede il trattamento.
Il referendum del 2005 sulla eterologa portò alla sua legalizzazione?
No: il quorum di partecipazione (50% degli aventi diritto) non fu raggiunto. Il divieto rimase in vigore fino alla sentenza Corte cost. n. 162/2014 che lo dichiarò incostituzionale.
Qual era la sanzione per chi violava il divieto di eterologa?
L’art. 12, comma 1 della legge n. 40/2004 prevedeva la sanzione amministrativa pecuniaria da 300.000 a 600.000 euro per chi utilizzava gameti di soggetti estranei alla coppia.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — diritti inviolabili della persona, base per il diritto alla genitorialità
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza tra coppie fertili e coppie affette da sterilità assoluta
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.