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Le Regioni Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna impugnavano l’art. 28 della legge finanziaria 2003 (l. 289/2002), che attribuiva al Ministero dell’economia il potere di imporre criteri uniformi di codificazione contabile a tutte le pubbliche amministrazioni. La Corte dichiara la questione non fondata.
Di cosa si tratta
L’art. 28 della legge 27 novembre 2002, n. 289, obbligava tutte le amministrazioni pubbliche a codificare con criteri uniformi incassi, pagamenti e dati di competenza economica, al fine di garantire la rispondenza dei conti pubblici alle regole europee sul patto di stabilità (art. 104 del Trattato CE). Il Ministero dell’economia poteva fissare modalità e tempi di attuazione con proprio decreto. Le Regioni ritenevano compromessa la loro autonomia finanziaria e organizzativa.
La questione di legittimità costituzionale
Le Regioni Valle d’Aosta ed Emilia-Romagna hanno impugnato l’art. 28 della l. 289/2002 in riferimento agli artt. 3, 5, 114, 117, 118, 119 Cost. e all’art. 10 della l. cost. 3/2001 (riforma Titolo V). La Regione Emilia-Romagna contestava anche i commi 5 e 6 per violazione del principio di leale collaborazione.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondata la questione. L’obbligo di codificazione uniforme è strumentale al rispetto degli obblighi europei di finanza pubblica: si tratta di un coordinamento finanziario rientrante nella competenza concorrente tra Stato e Regioni, esercitato con modalità non irragionevoli né lesive dell’autonomia regionale.
Il principio
Lo Stato può imporre alle pubbliche amministrazioni regionali criteri uniformi di codificazione contabile, qualora ciò sia necessario per garantire il rispetto degli obblighi europei sul patto di stabilità. Tale misura rientra nel coordinamento della finanza pubblica di cui all’art. 117, terzo comma, Cost. e non lede l’autonomia finanziaria regionale.
Domande e risposte
Che cos’è il patto di stabilità europeo e come impatta sulle Regioni?
Il patto di stabilità (art. 104 del Trattato CE) fissa vincoli di deficit e debito per gli Stati membri. Per rispettarli, anche le amministrazioni regionali devono fornire dati contabili comparabili: da qui l’esigenza di codificazione uniforme imposta dallo Stato.
L’autonomia finanziaria regionale non ostava a questo obbligo?
La Corte ha ritenuto che la codificazione uniforme non comprima l’autonomia finanziaria delle Regioni, essendo limitata alle modalità di rilevazione contabile e non alla gestione delle risorse finanziarie regionali in sé.
Cosa si intende per coordinamento della finanza pubblica?
È una materia di competenza concorrente tra Stato e Regioni (art. 117, terzo comma, Cost.) attraverso la quale lo Stato può fissare principi generali per garantire l’equilibrio complessivo dei conti pubblici, nel rispetto degli obblighi europei.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Coordinamento della finanza pubblica come competenza concorrente
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria degli enti territoriali
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