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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Il Presidente del Consiglio dei ministri impugnava diverse disposizioni della legge Emilia-Romagna n. 12/2003 sull’istruzione e la formazione professionale per violazione delle competenze statali. La Corte costituzionale dichiara non fondate tutte le questioni.

Di cosa si tratta

La legge regionale dell’Emilia-Romagna 30 giugno 2003, n. 12, disciplinava il sistema regionale dell’istruzione e della formazione professionale, prevedendo tra l’altro centri di servizio e consulenza per le scuole autonome, l’integrazione tra istruzione formale e non formale, e norme sulla continuità didattica. Il Governo aveva impugnato più articoli sostenendo che la Regione avesse superato le proprie competenze.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio ha impugnato gli artt. 7, comma 5; 9, comma 3; 17; 26, comma 2; 41 e 44, comma 1, lett. c), della l.r. Emilia-Romagna n. 12/2003, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lett. n), e terzo comma, Cost., in relazione ai principi fondamentali statali in materia di istruzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara non fondate tutte le questioni. Le disposizioni regionali impugnate non eccedono la competenza concorrente in materia di istruzione e formazione professionale: la Regione può legiferare nelle materie di propria competenza concorrente, purché rispetti i principi fondamentali statali, che nel caso in esame non risultano violati.

Il principio

Nella materia concorrente dell’istruzione e della formazione professionale, la legge regionale può disciplinare i processi educativi non formali, l’integrazione tra politiche scolastiche e sociali e la consulenza alle istituzioni scolastiche autonome, senza per questo violare le competenze statali sui principi fondamentali dell’istruzione.

Domande e risposte

Cosa distingue la competenza statale da quella regionale in materia di istruzione?

Allo Stato spetta dettare i principi fondamentali (ad es. struttura del sistema scolastico, requisiti dei titoli di studio), mentre alle Regioni spetta la regolamentazione di dettaglio e l’adattamento alle esigenze locali, specialmente nella formazione professionale.

La formazione professionale è materia diversa dall’istruzione?

Sì: la formazione professionale è di competenza residuale regionale (art. 117, quarto comma, Cost.), mentre l’istruzione è di competenza concorrente. La legge regionale n. 12/2003 riguardava entrambi gli ambiti, ma senza travalicare i rispettivi confini.

Cosa sono i centri di servizio e consulenza previsti dalla legge regionale?

Strutture regionali di supporto alle scuole autonome, che offrono servizi di consulenza didattica e organizzativa. La Corte ha ritenuto che rientrassero nelle competenze regionali di supporto al sistema educativo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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