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La Regione Lombardia impugnava l’art. 1, commi 4, 9 e 10, della legge sulla parità scolastica (l. 62/2000) per violazione dell’autonomia regionale in materia di istruzione. La Corte costituzionale dichiara non fondate tutte le questioni.
Di cosa si tratta
La legge 10 marzo 2000, n. 62, ha introdotto il sistema della parità scolastica, riconoscendo alle scuole non statali paritarie pari dignità rispetto alle scuole statali. L’art. 1, commi 9 e 10, prevedeva finanziamenti statali alle Regioni per garantire il diritto allo studio, mentre il comma 4 fissava i requisiti per il riconoscimento della parità. La Lombardia contestava la compressione della propria competenza in materia di istruzione.
La questione di legittimità costituzionale
La Regione Lombardia ha impugnato l’art. 1, commi 4, 9 e 10, della l. 62/2000 in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., in relazione agli artt. 17, 42 e 45 del d.P.R. 616/1977 e agli artt. 2 e 8 del d.lgs. 281/1997.
La decisione della Corte
La Corte dichiara non fondate tutte le questioni. La disciplina della parità scolastica rientra nella competenza concorrente in materia di istruzione: lo Stato può dettare principi fondamentali, tra i quali rientrano le condizioni per il riconoscimento della parità e i finanziamenti volti a garantire il diritto allo studio su tutto il territorio nazionale.
Il principio
In materia di istruzione, di competenza legislativa concorrente tra Stato e Regioni, lo Stato ha titolo a fissare i principi fondamentali – inclusi i criteri per la parità scolastica e i meccanismi di finanziamento del diritto allo studio – senza che ciò comprima illegittimamente l’autonomia regionale.
Domande e risposte
Cosa significa parità scolastica?
Le scuole paritarie sono istituti privati (o degli enti locali) che, soddisfatti determinati requisiti fissati dallo Stato, vengono equiparate alle scuole statali: i titoli di studio da esse rilasciati hanno valore legale e le famiglie possono sceglierle nell’ambito del sistema pubblico d’istruzione.
Perché la Lombardia contestava la norma?
La Regione sosteneva che, dopo la riforma del Titolo V del 2001, le competenze regionali in materia di istruzione fossero ampliate, e che la fissazione statale dei requisiti per la parità e dei finanziamenti comprimesse illegittimamente questa autonomia.
La Corte ha cambiato orientamento rispetto al pre-riforma?
No: la Corte ha confermato che anche nel sistema post-riforma del 2001 l’istruzione è materia di competenza concorrente e che i principi fondamentali restano di competenza statale, inclusa la disciplina della parità scolastica.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza concorrente in materia di istruzione
- Art. 119 della Costituzione — Autonomia finanziaria regionale
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.