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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara non fondata la questione sollevata dalla Regione Emilia-Romagna contro l’art. 3, commi da 108 a 115, della legge finanziaria 2004, che istituisce un Fondo per l’edilizia a canone speciale. Il Fondo costituisce un «intervento speciale» ai sensi dell’art. 119, quinto comma, Cost., legittimamente diretto a comuni ad alta tensione abitativa e compatibile con l’autonomia regionale.

Di cosa si tratta

La legge finanziaria 2004 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture un Fondo per l’edilizia a canone speciale, destinato a finanziare la costruzione e il recupero di alloggi nei comuni ad alta tensione abitativa da locare a soggetti con reddito intermedio — troppo alto per l’edilizia residenziale pubblica ordinaria, ma troppo basso per sostenere i canoni di mercato. La Regione Emilia-Romagna impugna le disposizioni ritenendo che invadano la sua competenza concorrente in materia di governo del territorio e violino l’art. 119 Cost. sul federalismo fiscale.

La questione di legittimità costituzionale

La Regione Emilia-Romagna censura i commi da 108 a 115 dell’art. 3 della legge n. 350/2003 per violazione degli artt. 117, terzo e sesto comma, e 119 della Costituzione. In particolare contesta: la creazione di un fondo statale senza collaborazione regionale (commi 108-110); l’attribuzione al Ministro di poteri regolamentari discrezionali in materia fiscale (comma 111); le disposizioni puntuali su convenzioni, requisiti di reddito, dimensione alloggi e durata delle locazioni (commi 112-115). Rimettente: Regione Emilia-Romagna con ricorso in via principale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la questione non fondata. Il Fondo rientra nella categoria degli «interventi speciali» dell’art. 119, quinto comma, Cost.: è diretto a determinati comuni (quelli ad alta tensione abitativa individuati dal CIPE sentite le Regioni), persegue finalità di solidarietà sociale e di effettivo esercizio del diritto all’abitazione, e coinvolge adeguatamente le Regioni — alle quali spetta la predisposizione dei programmi abitativi e che partecipano all’individuazione dei comuni beneficiari. La mancata attivazione del decreto interministeriale ex comma 111 non determina cessazione della materia del contendere, giacché le norme sono ancora vigenti.

Il principio

Gli interventi speciali previsti dall’art. 119, quinto comma, Cost. possono essere disposti anche in materie di competenza concorrente, purché siano diretti a determinati enti territoriali per finalità perequative o di garanzia dei diritti della persona, e assicurino alle Regioni un adeguato spazio di intervento nell’attuazione. L’autonomia regionale non è lesa ove la norma statale non escluda le Regioni dalla programmazione e dal riparto dei fondi nel proprio territorio.

Domande e risposte

Cosa sono gli «interventi speciali» dell’art. 119, quinto comma, Cost.?

Sono stanziamenti aggiuntivi che lo Stato può destinare a specifici Comuni, Province, Città metropolitane o Regioni per promuovere sviluppo economico, coesione sociale, rimozione di squilibri o per favorire l’effettivo esercizio dei diritti della persona, al di là del normale finanziamento delle funzioni ordinarie.

La Regione può impugnare una legge statale anche se mai attuata?

Sì. Finché la legge è vigente, lo Stato conserva l’autorizzazione ad attivarla in qualsiasi momento. La mancata attuazione non fa venire meno l’interesse della Regione a ottenere una pronuncia nel merito, a meno che la norma non sia stata abrogata.

Quando uno Stato può istituire un fondo in materia di competenza regionale concorrente?

Quando il fondo configura un intervento speciale ai sensi dell’art. 119, quinto comma, Cost. — cioè è finalizzato a scopi eccedenti il normale esercizio delle funzioni, diretto a enti determinati e garantisce un coinvolgimento regionale nell’attuazione coerente con la competenza concorrente.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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