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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittima la norma della Regione Siciliana che consentiva il conferimento in gestione delle farmacie comunali a cooperative di farmacisti, in contrasto con la legislazione statale sui pubblici servizi farmaceutici.

Di cosa si tratta

La Regione Siciliana aveva introdotto una norma che permetteva ai Comuni di affidare la gestione delle farmacie comunali a cooperative di farmacisti. Il TAR per la Sicilia aveva sollevato la questione su ricorso di farmacisti privati che contestavano la norma.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Sicilia dubitava della legittimità dell’art. 32 della legge della Regione Siciliana n. 4/2003 in riferimento all’art. 17 dello Statuto della Regione siciliana, agli artt. 3, 32, 41, 97 e 117, commi 1 e 3, Cost., nonché all’art. 10 della l.cost. n. 3/2001.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 32 della legge regionale: la norma introduce un sistema di gestione delle farmacie comunali incompatibile con la legislazione statale di settore, violando i principi fondamentali della materia.

Il principio

Le regioni non possono introdurre modelli di gestione delle farmacie comunali in contrasto con la disciplina statale di riferimento: la materia è soggetta a principi fondamentali statali che vincolano anche il legislatore regionale siciliano.

Domande e risposte

Chi gestisce le farmacie comunali?

Le farmacie di proprietà del Comune possono essere gestite direttamente dal Comune, tramite aziende speciali o società di capitali con partecipazione maggioritaria pubblica, oppure cedute in gestione secondo le modalità previste dalla legge statale.

Cosa prevedeva la norma siciliana illegittima?

L’art. 32 della l.r. Siciliana n. 4/2003 consentiva ai Comuni di conferire la gestione delle farmacie comunali a cooperative di farmacisti: un modello non previsto dalla legislazione statale di riferimento.

Perché la norma era incostituzionale?

La disciplina delle farmacie comunali rientra nella materia della tutela della salute, soggetta a competenza legislativa concorrente con il vincolo dei principi fondamentali statali. La norma siciliana introduceva un modello incompatibile con tali principi.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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