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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sugli artt. 116 e 136 del Codice della strada in materia di sanzioni per affidamento di veicolo a conducente con patente straniera scaduta, per difetto di descrizione della norma oggetto e per motivazione insufficiente sulla rilevanza.

Di cosa si tratta

Un cittadino straniero era stato sanzionato con il fermo del veicolo perché affidato a persona con patente straniera scaduta. Il Giudice di pace aveva ritenuto discriminatorio il trattamento differente rispetto al caso di patente italiana scaduta.

La questione di legittimità costituzionale

Il Giudice di pace di Monza dubitava, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, della legittimità degli artt. 116, commi 12 e 13, e 136, comma 6, del d.lgs. n. 285/1992 (Codice della strada), nella parte in cui prevedono sanzioni differenziate tra patente straniera e italiana scaduta.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile: il rimettente non aveva specificato quale legge o atto avente forza di legge contenesse le norme impugnate, e la motivazione sulla rilevanza era meramente assertiva.

Il principio

L’ordinanza di rimessione deve identificare precisamente la fonte normativa della disposizione impugnata e motivare in modo non meramente assertivo la rilevanza della questione nel giudizio principale.

Domande e risposte

Cosa prevede il Codice della strada per l’affidamento del veicolo a chi ha la patente scaduta?

Il d.lgs. n. 285/1992 prevede il fermo del veicolo come sanzione accessoria quando si affida un veicolo a chi non è abilitato alla guida, compreso chi ha la patente scaduta. Il regime differisce a seconda dell’origine (italiana o straniera) della patente.

Perché il giudice rimettente riteneva discriminatoria la norma?

Perché il regime sanzionatorio era più severo per chi affida il veicolo a un conducente con patente straniera scaduta rispetto a chi lo affida a chi ha la patente italiana scaduta, senza una giustificazione razionale.

Per quale ragione procedurale la questione era inammissibile?

Il giudice a quo non aveva indicato in modo chiaro quale fosse la fonte normativa delle disposizioni impugnate e aveva motivato la rilevanza della questione nel giudizio con una formula generica, senza argomentazione specifica.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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