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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara irricevibile il ricorso per conflitto di attribuzioni promosso dal Tribunale di Roma contro la Camera dei deputati, perché l’atto introduttivo era stato depositato oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica.

Di cosa si tratta

Il deputato Stefano Stefani era imputato di ingiuria nei confronti di un collega parlamentare. Il Tribunale aveva sollevato conflitto di attribuzioni dopo che la Camera aveva deliberato l’insindacabilità delle dichiarazioni ai sensi dell’art. 68, comma 1, Cost. L’atto era però stato depositato in ritardo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Roma aveva promosso conflitto di attribuzioni contro la Camera dei deputati in relazione alla delibera di insindacabilità ex art. 68, comma 1, Cost. delle opinioni del deputato Stefani nei confronti del collega Apolloni.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato irricevibile il ricorso perché il deposito dell’atto introduttivo, avvenuto il 17 maggio 2006, era tardivo rispetto alla notifica del 3 marzo 2006 (oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 26, comma 3, delle norme integrative).

Il principio

Il termine di venti giorni per il deposito dell’atto introduttivo del conflitto di attribuzioni è perentorio: il deposito tardivo rende il ricorso irricevibile, indipendentemente dal merito della questione.

Domande e risposte

Cos’è il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato?

È un giudizio davanti alla Corte costituzionale in cui un potere dello Stato contesta che un altro potere abbia leso o invaso le proprie attribuzioni costituzionali. In ambito parlamentare sorge spesso quando un giudice contesta una delibera di insindacabilità.

Cosa prevede l’art. 68, comma 1, della Costituzione?

I parlamentari non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell’esercizio delle loro funzioni. La Camera può deliberare che determinati fatti rientrano in tale insindacabilità.

Perché il ricorso era irricevibile?

Le norme integrative della Corte impongono il deposito entro venti giorni dalla notifica: un termine perentorio. Il Tribunale aveva notificato il 3 marzo 2006 ma depositato il 17 maggio 2006, ben oltre la scadenza.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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