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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sull’art. 13 della legge n. 40/2004 che vieta la diagnosi preimpianto degli embrioni nella procreazione medicalmente assistita. L’inammissibilità è determinata dal fatto che il giudice rimettente non aveva attivato il contraddittorio con tutte le parti necessarie prima di sollevare la questione.

Di cosa si tratta

Una coppia ammessa alla procedura di PMA (procreazione medicalmente assistita), portatrice di una malattia genetica, aveva chiesto al Tribunale di Cagliari di riconoscere il diritto alla diagnosi genetica preimpianto degli embrioni prima del loro trasferimento nell’utero, per accertare se fossero affetti dalla medesima malattia. La legge n. 40/2004 vietava la diagnosi preimpianto a scopo di selezione degli embrioni. I ricorrenti sostenevano che il divieto li costringeva ad affrontare gravidanze destinate all’interruzione, con grave danno alla salute della donna.

La questione di legittimità costituzionale

Il Tribunale di Cagliari aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentiva la diagnosi preimpianto per accertare malattie genetiche trasmissibili, in riferimento agli artt. 2, 3 e 32 della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte dichiara la manifesta inammissibilità. Nel giudizio si erano costituiti soggetti terzi (“Comitato per la tutela del concepito”) che non erano stati previamente evocati in contraddittorio dal giudice rimettente. L’ordinanza di rimessione era stata emessa senza garantire il pieno contraddittorio, in violazione delle regole procedurali che presidiano il giudizio incidentale di legittimità costituzionale.

Il principio

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale, il giudice rimettente deve garantire il pieno contraddittorio tra le parti prima di sollevare la questione. L’inammissibilità consegue quando il procedimento a quo non ha assicurato il rispetto delle regole del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Domande e risposte

Che cosa prevede l’art. 13 della legge n. 40/2004 sul divieto di diagnosi preimpianto?

L’art. 13 della legge n. 40/2004 vietava la sperimentazione sugli embrioni umani e, per estensione, la diagnosi genetica preimpianto a scopo di selezione. Il divieto era interpretato come assoluto dall’amministrazione sanitaria, anche nei confronti di coppie portatrici di malattie genetiche gravi.

Perché il caso è stato dichiarato inammissibile senza esame nel merito?

La Corte ha privilegiato la correttezza procedurale: il giudice non aveva garantito il contraddittorio a soggetti che poi si erano costituiti davanti alla Corte stessa. La questione, pur di grande rilievo, non poteva essere decisa in presenza di questo vizio processuale.

Come è evoluta la questione della diagnosi preimpianto dopo il 2006?

Con la sentenza n. 96/2015 la Corte ha dichiarato incostituzionale il divieto di diagnosi preimpianto per le coppie portatrici di malattie genetiche trasmissibili gravi, riconoscendo il diritto alla diagnosi anche a coppie fertili portatrici di tali patologie.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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