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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sul sistema che determina il rifiuto del permesso di soggiorno — e quindi l’espulsione — di cittadini stranieri condannati per reati di stupefacenti, senza verifica della pericolosità concreta. Il giudice rimettente non aveva adeguatamente motivato la rilevanza della questione nel caso concreto.

Di cosa si tratta

Un cittadino extracomunitario era stato condannato con pena patteggiata per detenzione e cessione di stupefacenti; successivamente il suo permesso di soggiorno era stato revocato, determinando l’obbligo di espulsione. Il TAR Friuli-Venezia Giulia, rilevando che la condanna patteggiata non avrebbe consentito l’espulsione giudiziaria (art. 445 c.p.p.), aveva sollevato questione sull’automatismo espulsivo amministrativo.

La questione di legittimità costituzionale

Questione sollevata dal TAR Friuli-Venezia Giulia in riferimento agli artt. 3, 4, 13 e 16 Cost., sull’art. 4, comma 3, applicato in correlazione con gli artt. 5, comma 5, e 13, comma 2, lett. b), del d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione), nel testo modificato dalla legge n. 189/2002. La questione riguardava l’automatismo del diniego del permesso (e conseguente espulsione) senza verifica della pericolosità concreta del condannato.

La decisione della Corte

Manifesta inammissibilità. Il TAR, pur essendo chiamato a decidere un ricorso che “allo stato dovrebbe essere respinto” in quanto il provvedimento impugnato era legittimo, aveva comunque sollevato la questione di costituzionalità in modo tale da non chiarire adeguatamente la rilevanza della questione ai fini della decisione del giudizio a quo.

Il principio

Nel giudizio in via incidentale, la questione di legittimità costituzionale è ammissibile solo se il giudice rimettente dimostra con precisione la rilevanza della questione: ovvero che il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione costituzionale. Se il giudice ammette che il ricorso deve essere comunque respinto, la rilevanza è carente.

Domande e risposte

Un cittadino straniero condannato con pena patteggiata viene sempre espulso?

Con il d.lgs. n. 286/1998 (T.U. immigrazione) modificato nel 2002, alcune condanne penali precludono il rinnovo del permesso di soggiorno, determinando di fatto l’espulsione amministrativa. Il TAR rilevava che questo automatismo era più severo rispetto all’espulsione come misura di sicurezza giudiziaria (art. 15 T.U.), che richiede invece la verifica della pericolosità.

Qual è la differenza tra espulsione giudiziaria e espulsione amministrativa?

L’espulsione come misura di sicurezza (art. 15 d.lgs. n. 286/1998) è disposta dal giudice penale ed è subordinata alla verifica della pericolosità sociale. L’espulsione amministrativa consegue invece al rifiuto o alla revoca del permesso di soggiorno per ragioni previste dalla legge, senza che l’autorità amministrativa debba verificare caso per caso la pericolosità.

Cosa significa “manifesta inammissibilità” di una questione costituzionale?

La Corte dichiara una questione manifestamente inammissibile quando il difetto è così evidente da non richiedere un’istruttoria in camera di consiglio: ad esempio per carenza di motivazione sulla rilevanza, per motivazione contraddittoria, o per errore nell’individuazione del parametro costituzionale.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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