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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’obbligo, introdotto dalla Provincia autonoma di Bolzano, di insegnare italiano fin dalla prima classe delle scuole elementari in lingua tedesca. Lo Statuto speciale prevede che l’insegnamento obbligatorio della seconda lingua inizi “al più tardi” dalla seconda classe, non che sia vietato in prima.

Di cosa si tratta

La Provincia autonoma di Bolzano aveva disposto, a partire dall’a.s. 2004/2005, l’insegnamento obbligatorio della lingua italiana (un’ora settimanale) fin dalla prima classe delle scuole elementari in lingua tedesca. Il TRGA di Bolzano aveva sollevato questione sostenendo che lo Statuto speciale vietasse questo anticipo rispetto alla seconda classe.

La questione di legittimità costituzionale

Questione sollevata dal TRGA di Bolzano in riferimento agli artt. 19 e 103 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige (d.P.R. n. 670/1972) e all’art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 89/1983 (norme di attuazione in materia di ordinamento scolastico). La norma impugnata era l’art. 2-bis della legge provinciale n. 64/1988, inserito nel 2004.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza. L’art. 19 dello Statuto speciale prevede che l’insegnamento obbligatorio della seconda lingua inizi “al più tardi” dalla seconda o terza classe elementare; non pone un divieto a introdurlo prima. La Provincia, che ha competenza in materia di programmi didattici per le proprie scuole, può anticipare l’insegnamento della seconda lingua senza violare lo Statuto, interpretato anche alla luce del principio di parità tra i gruppi linguistici.

Il principio

Le norme dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige che fissano un termine minimo (“al più tardi”) per l’insegnamento obbligatorio della seconda lingua non impediscono alla Provincia di anticipare tale insegnamento. Il principio di parità tra i gruppi linguistici (art. 2 Statuto) valorizza la possibilità di rafforzare la conoscenza di entrambe le lingue ufficiali.

Domande e risposte

Qual è la situazione linguistica delle scuole a Bolzano?

In provincia di Bolzano coesistono scuole in lingua tedesca, in lingua italiana e in lingua ladina, ciascuna con i propri programmi. Lo Statuto speciale garantisce a ogni gruppo linguistico il diritto di ricevere l’istruzione nella propria madrelingua e di imparare la seconda lingua ufficiale.

Perché il TRGA riteneva la norma incostituzionale?

Il TRGA interpretava l’art. 19 dello Statuto nel senso che l’insegnamento obbligatorio della seconda lingua non potesse iniziare prima della seconda classe, per garantire il consolidamento della madrelingua. La Corte ha respinto questa interpretazione restrittiva.

La Provincia autonoma può modificare i programmi scolastici delle proprie scuole?

Sì. L’art. 9 del d.P.R. n. 89/1983 riconosce alla Provincia il potere di adottare modifiche ai programmi e agli orari di insegnamento, compresa l’introduzione di nuovi insegnamenti, per le scuole di ciascun gruppo linguistico.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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