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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 59, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997, che consentiva ai Comuni di limitare l’esenzione ICI agli immobili “posseduti e utilizzati” da enti non commerciali. La norma non viola i principi costituzionali di legalità tributaria, uguaglianza e delega legislativa.

Di cosa si tratta

Il Comune di Sassuolo aveva revocato l’esenzione ICI per due immobili di proprietà di una società per azioni, che li aveva locati a un’associazione sportiva (ente non commerciale). La Corte di cassazione, nel corso di quel giudizio tributario, aveva sollevato questione sull’art. 59 del d.lgs. n. 446/1997, che permetteva ai Comuni di stabilire che l’esenzione spettasse solo se l’immobile fosse sia utilizzato sia posseduto dall’ente non commerciale.

La questione di legittimità costituzionale

Questione sollevata dalla Corte di cassazione in riferimento agli artt. 3, 23, 53, 76 e 77 Cost., sull’art. 59, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997, nella parte in cui reinterpretava l’art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504/1992 (esenzione ICI per enti non commerciali) estendendo l’esenzione anche al proprietario (non ente non commerciale) che locasse ad enti non commerciali.

La decisione della Corte

Manifesta infondatezza. L’art. 59, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 446/1997 non è una norma di interpretazione autentica che stravolge retroattivamente il significato dell’art. 7 del d.lgs. n. 504/1992: la Corte ritiene che la corretta interpretazione dell’esenzione ICI non comprenda il caso in cui il proprietario è una società commerciale e il solo locatario è un ente non commerciale. La questione è manifestamente infondata sotto tutti i profili evocati.

Il principio

L’esenzione ICI per gli enti non commerciali (art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504/1992) spetta al soggetto passivo d’imposta (il proprietario) solo se quest’ultimo è esso stesso un ente non commerciale che utilizza direttamente l’immobile per le attività previste dalla norma. Il fatto che un immobile sia locato a un ente non commerciale non trasferisce automaticamente l’esenzione al proprietario commerciale.

Domande e risposte

Un immobile locato a un’associazione sportiva è esente da ICI?

No, se il proprietario è una società commerciale. L’esenzione ICI per attività sportive (o assistenziali, sanitarie, ecc.) spetta solo all’ente non commerciale che possiede e utilizza direttamente l’immobile. Il proprietario commerciale che cede in locazione l’immobile non può beneficiare dell’esenzione.

Cosa prevedeva l’art. 59 del d.lgs. n. 446/1997?

La norma consentiva ai Comuni di stabilire, con proprio regolamento, che l’esenzione ICI si applicasse solo ai fabbricati utilizzati e posseduti dall’ente non commerciale. Ciò è stato interpretato come chiarimento (non modifica) del regime preesistente.

Quali attività danno diritto all’esenzione ICI per enti non commerciali?

Il d.lgs. n. 504/1992 elenca: attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché le attività religiose. L’ente deve essere non commerciale (art. 87, comma 1, lett. c), TUIR) e utilizzare direttamente l’immobile.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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