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La Corte dichiara non fondata la questione sul divieto di cumulo tra postumi di infortuni disciplinati dal vecchio e dal nuovo regime INAIL (d.lgs. n. 38/2000). L’impossibilità di valutare complessivamente lesioni a cavallo tra i due sistemi non viola né la delega legislativa né il diritto alla tutela previdenziale, poiché entrambi i regimi garantiscono copertura senza vuoti.
Di cosa si tratta
Il d.lgs. n. 38/2000 ha introdotto nell’assicurazione INAIL il risarcimento del danno biologico, con soglie minime di indennizzo. Un lavoratore già titolare di rendita per un infortunio subito prima del 2000 aveva subito un secondo infortunio nel 2001, con postumi del 4,5% (inferiori alla soglia minima). Non potendo cumularli con quelli del primo infortunio (6% la soglia nel vecchio regime, ora 4% come soglia biologica separata), non riceveva indennizzo per il secondo evento. Due tribunali avevano sollevato questione di illegittimità.
La questione di legittimità costituzionale
Questione sollevata dai Tribunali di Pisa e di Trieste in riferimento agli artt. 3, secondo comma, 38, secondo comma, e 76 della Costituzione, sull’art. 13, comma 6, secondo e terzo periodo, del d.lgs. n. 38/2000, nella parte in cui non consente la valutazione complessiva dei postumi di infortuni pre e post entrata in vigore del decreto.
La decisione della Corte
Non fondatezza della questione sotto tutti i profili. Sul punto dell’eccesso di delega (art. 76 Cost.): la norma è un coerente sviluppo della delega, che imponeva di introdurre il danno biologico nel sistema INAIL; la separazione dei regimi è conseguenza inevitabile dell’innovazione. Sul punto dell’art. 38 Cost.: il sistema di indennizzo nel complesso non lascia vuoti di tutela per il lavoratore. Sul punto dell’art. 3 Cost.: la differenza di trattamento tra postumi dello stesso e di regimi diversi è giustificata dal diverso sistema di valutazione.
Il principio
Il passaggio da un regime indennitario (basato sull’inabilità lavorativa) a un nuovo regime (basato sul danno biologico) può comportare che lesioni pre-riforma e post-riforma non siano cumulabili. Ciò non viola la Costituzione purché il sistema complessivo non lasci alcun vuoto di tutela e la distinzione sia giustificata dalla diversità strutturale dei due regimi.
Domande e risposte
Cosa è cambiato con il d.lgs. n. 38/2000 nell’assicurazione INAIL?
Prima del 2000, l’INAIL indennizzava la riduzione della capacità lavorativa (danno patrimoniale presunto). Dal 2000, il decreto ha introdotto il danno biologico come categoria autonoma indennizzabile, con una soglia minima del 6% per le menomazioni permanenti (poi abbassata al 6% per una singola o al 4% con il sistema a capitalizzazione), modificando profondamente criteri e calcoli.
Perché non è possibile sommare i postumi dei due diversi regimi?
I due sistemi utilizzano parametri di valutazione diversi e incompatibili: il vecchio basato sull’inabilità lavorativa, il nuovo sul danno biologico. Sommarli significherebbe applicare contemporaneamente criteri eterogenei, il che non è giuridicamente coerente. La Corte ha ritenuto che questa separazione fosse conseguenza necessaria della riforma.
Un lavoratore con infortuni a cavallo dei due regimi resta senza tutela?
No. La Corte ha verificato che entrambi i regimi garantiscono copertura: il vecchio continua ad applicarsi per le rendite già costituite, il nuovo si applica ai nuovi infortuni. Non ci sono vuoti di tutela assoluti, anche se il singolo lavoratore in certi casi non può accedere all’indennizzo del secondo evento se i postumi non superano la soglia autonoma.
Norme collegate
- Art. 38 della Costituzione — Diritto del lavoratore a mezzi adeguati in caso di infortunio o malattia professionale
- Art. 76 della Costituzione — Limiti della delega legislativa al Governo
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
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