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La Corte dichiara non fondata la questione relativa all’obbligo, fissato dalla Regione Marche, che la formazione teorica nell’apprendistato avvenga prevalentemente all’esterno dell’azienda. La norma regionale rispetta i limiti della competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro. Le restanti questioni sono estinte per rinuncia parziale del Governo.
Di cosa si tratta
La Regione Marche aveva approvato una legge sul lavoro (n. 2/2005) che, all’art. 17, comma 4, stabiliva che la formazione teorica nel contratto di apprendistato dovesse svolgersi «in prevalenza esternamente all’azienda». Il Governo aveva impugnato diverse disposizioni; successivamente, una modifica regionale del 2006 aveva reso superflue la maggior parte delle censure, portando a una rinuncia parziale.
La questione di legittimità costituzionale
Impugnazione dell’art. 17, comma 4, della legge Regione Marche n. 2/2005, per contrasto con l’art. 117, secondo comma, lett. l) e n), e terzo comma, Cost. (ordinamento civile, istruzione, tutela del lavoro). Il Governo sosteneva che la norma introducesse un vincolo sulle modalità formative dell’apprendistato incompatibile con i principi statali.
La decisione della Corte
Cessazione della materia del contendere per le questioni oggetto di rinuncia (artt. 10, 11, 13, 20). Non fondatezza della questione sull’art. 17, comma 4: la disciplina della formazione esterna nell’apprendistato rientra nella competenza regionale in materia di formazione professionale; la norma regionale non viola i principi fondamentali statali, che consentono la prevalenza della formazione esterna.
Il principio
In materia di apprendistato, la formazione interna all’azienda attiene all’ordinamento civile (competenza statale esclusiva), mentre la disciplina della formazione esterna rientra nella competenza regionale in materia di formazione professionale. Una Regione può quindi stabilire che la formazione teorica avvenga prevalentemente all’esterno dell’azienda, nel rispetto dei principi fondamentali statali.
Domande e risposte
Chi disciplina l’apprendistato in Italia?
L’apprendistato è una materia “ibrida”: le norme sul contratto di lavoro (forma, durata, obblighi) spettano allo Stato come materia di ordinamento civile; la formazione esterna rientra nella competenza regionale in materia di formazione professionale; la formazione interna è anch’essa di competenza statale in quanto attinente al contratto di lavoro.
Cosa si intende per “cessazione della materia del contendere”?
Si verifica quando, nel corso del giudizio davanti alla Corte, sopravvengono eventi (come una modifica normativa o una rinuncia) che rendono priva di oggetto la questione originariamente sollevata. In questo caso, la Corte non si pronuncia nel merito ma dichiara cessata la controversia.
Qual era la norma statale di riferimento per l’apprendistato?
Il d.lgs. n. 276/2003 (riforma Biagi) prevedeva, all’art. 49, lett. a), che l’apprendista potesse acquisire una qualifica «sulla base degli esiti della formazione aziendale od extra-aziendale», senza porre limiti quantitativi. La Corte ha ritenuto che la norma regionale che privilegia la formazione esterna non contrasti con questo principio.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Competenza concorrente in materia di tutela e sicurezza del lavoro; formazione professionale come competenza residuale regionale
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