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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara parzialmente incostituzionale la legge comunitaria 2004 della Regione Friuli-Venezia Giulia: alcune disposizioni violano il riparto di competenze in materia di attuazione del diritto europeo, esorbitando dallo statuto speciale. La restante parte della legge è dichiarata non fondata.

Di cosa si tratta

La Regione Friuli-Venezia Giulia aveva approvato la legge n. 11/2005 (legge comunitaria regionale 2004), che recepiva alcune direttive europee in materia di valutazione ambientale strategica (VAS, dir. 2001/42/CE), di accesso all’informazione ambientale (dir. 2003/4/CE) e altre. Il Governo aveva impugnato parti della legge per violazione dei limiti posti dallo statuto speciale e dell’art. 117 Cost. in materia di attuazione del diritto europeo.

La questione di legittimità costituzionale

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato diverse disposizioni della legge regionale FVG n. 11/2005, in riferimento agli artt. 4, 5 e 6 della legge costituzionale n. 1/1963 (Statuto speciale FVG) e all’art. 117, commi primo, secondo (lett. s), e quinto, della Costituzione. La questione riguardava i limiti della competenza regionale nell’attuazione delle direttive comunitarie nelle materie di potestà legislativa regionale.

La decisione della Corte

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge FVG n. 11/2005 (in particolare quelle in materia di accesso all’informazione ambientale che sovrapponevano la disciplina regionale a quella statale di recepimento della direttiva 2003/4/CE), e non fondate le questioni relative al Capo II della stessa legge. La Regione FVG, pur dotata di statuto speciale, non può adottare norme contrastanti con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario recepiti dallo Stato.

Il principio

Le Regioni — anche quelle a statuto speciale — possono dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza, ma non possono farlo in modo da contrastare con i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario né con le norme di principio fissate dallo Stato. L’art. 117, primo comma, Cost. impone a tutti i livelli di governo il rispetto degli obblighi comunitari.

Domande e risposte

Le Regioni possono dare attuazione alle direttive europee?

Sì: l’art. 117, quinto comma, Cost. consente alle Regioni di dare esecuzione diretta agli accordi internazionali e alle direttive europee nelle materie di loro competenza. Devono però rispettare i limiti posti dallo Stato e i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.

Cosa sono le «clausole di cedevolezza»?

Sono clausole inserite nelle leggi statali di recepimento delle direttive europee, che prevedono l’applicazione della disciplina statale nelle Regioni che non abbiano ancora legiferato in materia. Garantiscono l’attuazione uniforme del diritto europeo sull’intero territorio nazionale.

Cosa prevede la direttiva 2003/4/CE?

La direttiva 2003/4/CE disciplina l’accesso del pubblico all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche, prevedendo modalità, termini e limitazioni di tale accesso. In Italia è stata recepita dal d.lgs. n. 195/2005.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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