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La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso del Governo contro la legge piemontese che imponeva ai gestori di impianti di recupero rifiuti un contributo ai Comuni, poiché nelle more del giudizio la norma era stata abrogata dalla Regione stessa.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’art. 22 della legge regionale piemontese n. 2/2003, nella parte in cui imponeva ai soggetti che gestiscono impianti di recupero rifiuti un contributo da versare ai Comuni. Il Governo sosteneva che la norma contrastasse con i principi statali sul recupero dei rifiuti e con gli artt. 3, 117 e 120 della Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato in via principale l’art. 22 della legge della Regione Piemonte n. 2/2003, in riferimento agli artt. 3, 117, comma 2, lettere e) e s), e 120 della Costituzione, deducendo il contrasto con la disciplina statale sul recupero dei rifiuti e con i principi di libertà di circolazione delle merci.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso: la Regione Piemonte aveva nel frattempo abrogato la norma impugnata. Venuto meno l’oggetto del giudizio, non vi era più materia su cui pronunciarsi. La Corte ha pertanto dichiarato il ricorso improcedibile senza entrare nel merito delle censure.
Il principio
Il ricorso in via principale proposto dallo Stato contro una legge regionale diventa improcedibile se, nelle more del giudizio, la Regione abroga la norma impugnata, eliminando così la lesione costituzionale dedotta. In assenza dell’oggetto, la Corte non può pronunciarsi nel merito.
Domande e risposte
Quali regioni possono fissare contributi ai Comuni per i rifiuti?
Le regioni possono disciplinare la gestione dei rifiuti nel rispetto della normativa statale e comunitaria. Tuttavia, i contributi che incidono sulla libera circolazione delle attività economiche devono rispettare i limiti della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza e dell’ambiente.
Cosa succede quando la regione abroga la norma impugnata?
Se l’abrogazione avviene prima della decisione della Corte, il ricorso diventa improcedibile o viene dichiarata cessata la materia del contendere. Il Governo non ottiene una pronuncia nel merito, ma la norma illegittima non è più applicabile.
Art. 120 Cost. e poteri sostitutivi dello Stato: cosa prevede?
L’art. 120 Cost. attribuisce al Governo il potere di sostituirsi agli organi delle Regioni (e degli enti locali) quando questi non osservino norme internazionali o comunitarie oppure quando lo richiedano la tutela dell’unità giuridica o economica o la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza invocato dal Governo
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze legislative Stato-Regioni
- Art. 120 della Costituzione — poteri sostitutivi dello Stato
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