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La Corte ha disposto la restituzione degli atti al TAR Emilia-Romagna per alcune norme sulla caccia agli ungulati, in attesa di verificarne la compatibilità con il nuovo testo dell’art. 117 Cost., e ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle restanti questioni sul calendario venatorio regionale.
Di cosa si tratta
Il TAR Emilia-Romagna ha impugnato diverse disposizioni della legge regionale n. 14 del 2002 che disciplina il calendario venatorio, sostenendo che alcune norme regionali consentissero la caccia in modo più permissivo rispetto agli standard statali di tutela della fauna selvatica, in violazione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell’ambiente.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR dell’Emilia-Romagna ha sollevato questione di legittimità costituzionale di vari articoli della legge regionale n. 14/2002 in riferimento agli artt. 97, primo comma, e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, denunciando il contrasto con la legge statale n. 157/1992 sulla protezione della fauna selvatica e il prelievo venatorio.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al giudice a quo per le norme sulla caccia agli ungulati (art. 3) in riferimento all’art. 117, comma 2, lett. s), poiché è necessaria una rivalutazione alla luce del mutato quadro normativo. Ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle restanti questioni per vizi procedurali e per contraddittorietà della motivazione del rimettente.
Il principio
Quando il quadro normativo di riferimento subisce modifiche rilevanti nelle more del giudizio, la Corte può restituire gli atti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione alla luce del nuovo assetto normativo.
Domande e risposte
Le regioni possono disciplinare la caccia in modo autonomo?
Le regioni hanno competenza in materia venatoria, ma devono rispettare gli standard minimi di tutela della fauna selvatica fissati dallo Stato, che rientrano nella materia “tutela dell’ambiente” di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. s), Cost.
Cosa significa “restituzione degli atti”?
La Corte rimanda gli atti al giudice che ha sollevato la questione perché riesamini se la questione sia ancora rilevante e non manifestamente infondata, alla luce di interventi normativi sopravvenuti che possono aver modificato il quadro di riferimento.
Cosa è la manifesta inammissibilità?
La Corte la dichiara quando la questione presenta gravi vizi formali o motivazionali già in sede di prima valutazione, come la mancata esplicitazione della rilevanza o la contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza di rimessione.
Norme collegate
- Art. 97 della Costituzione — parametro costituzionale del buon andamento invocato dal TAR
- Art. 117 della Costituzione — competenza esclusiva statale in materia ambientale
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