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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte Costituzionale ha dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare l’insindacabilità delle opinioni espresse dal deputato Umberto Bossi in una conferenza stampa, annullando la relativa delibera parlamentare. Le frasi offensive rivolte a una giornalista non presentavano il necessario nesso funzionale con l’attività parlamentare.

Di cosa si tratta

Nel 1996, durante una conferenza stampa della Lega Nord, il deputato Umberto Bossi rivolse frasi gravemente offensive a una giornalista. Il Tribunale di Milano lo condannò al risarcimento del danno; la Camera dei deputati deliberò che quelle opinioni rientravano nell’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, della Costituzione. La Corte d’appello di Milano sollevò conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale.

La questione di legittimità costituzionale

La Corte d’appello di Milano, sezione seconda civile, ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Camera dei deputati, contestando la deliberazione del 26 gennaio 2000 con cui era stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni espresse da Umberto Bossi in una conferenza stampa, in riferimento all’art. 68, primo comma, della Costituzione.

La decisione della Corte

La Corte ha accolto il ricorso: le dichiarazioni di Bossi erano invettive personali prive di qualsiasi nesso funzionale con l’attività parlamentare. Il mero contesto politico non è sufficiente; occorre una corrispondenza sostanziale di contenuto con atti parlamentari tipici. La Camera ha interferito illegittimamente nelle attribuzioni dell’autorità giudiziaria; la delibera è stata annullata.

Il principio

L’insindacabilità parlamentare ex art. 68, comma 1, Cost. tutela solo le opinioni che costituiscono la divulgazione all’esterno di attività parlamentare tipica. Non basta un generico collegamento con un contesto politico; occorre una sostanziale corrispondenza di contenuto con atti svolti nella qualità di membro delle Camere.

Domande e risposte

Cosa protegge l’insindacabilità parlamentare?

Protegge le opinioni espresse da un parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni: sostanzialmente, le opinioni che ripetono all’esterno ciò che il parlamentare ha già detto o scritto in sede istituzionale.

Le dichiarazioni rese in conferenza stampa sono sempre insindacabili?

No. Occorre dimostrare una corrispondenza di contenuto con atti parlamentari tipici (interpellanze, interrogazioni, discorsi in aula). Un’opinione politica generica, senza riscontro in specifici atti parlamentari, non è protetta.

Cosa succede quando la Camera delibera l’insindacabilità senza che esista il nesso funzionale?

L’autorità giudiziaria può sollevare conflitto di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale. Se il conflitto è accolto, la delibera parlamentare viene annullata e il procedimento giudiziario può riprendere il suo corso.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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