Testo dell'articoloIn aggiornamento
📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale
La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale della norma che condizionava il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento agli stranieri al possesso della carta di soggiorno. L’inammissibilità è dipesa da un difetto nella formulazione della questione, non dall’infondatezza nel merito.
Di cosa si tratta
L’art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001) aveva previsto che alcune prestazioni di assistenza sociale (tra cui l’indennità di accompagnamento per persone non autosufficienti) fossero riconosciute agli stranieri solo a condizione che essi fossero titolari della carta di soggiorno, il permesso di lunga durata previsto per gli stranieri residenti da almeno cinque anni. I Tribunali di Milano e Monza avevano sollevato questione di legittimità costituzionale di tale norma.
La questione di legittimità costituzionale
I Tribunali di Milano e Monza hanno impugnato l’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000, in combinazione con l’art. 9 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico sull’immigrazione), come modificato dalla legge n. 189 del 2002, in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 32, 35 (terzo comma), 38 (primo e secondo comma) e 117, primo comma, della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte riunisce i due giudizi e dichiara inammissibile la questione. La pronuncia è interlocutoria: la questione nel merito — se subordinare le prestazioni sociali al possesso della carta di soggiorno violi i principi di uguaglianza e di tutela della salute — non viene esaminata per ragioni procedurali legate alla formulazione dell’ordinanza di rimessione.
Il principio
L’inammissibilità per vizi formali dell’ordinanza di rimessione non pregiudica la possibilità che la stessa o analoga questione venga sollevata nuovamente in modo corretto. La sentenza non nega che la questione relativa alle prestazioni sociali agli stranieri possa avere rilevanza costituzionale.
Domande e risposte
Che cos’è la carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo)?
La carta di soggiorno era il documento che attestava il diritto di soggiorno permanente in Italia degli stranieri residenti da almeno cinque anni. Con il d.lgs. n. 3/2007, in attuazione della direttiva europea 2003/109/CE, è stata rinominata «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo».
Perché questa questione era rilevante?
Subordinare l’accesso alle prestazioni di assistenza sociale al possesso della carta di soggiorno escludeva dal beneficio molti stranieri regolarmente soggiornanti ma non ancora titolari del permesso di lunga durata, anche in presenza di gravi condizioni di bisogno. Ciò sollevava dubbi di compatibilità con i principi di uguaglianza e di tutela della salute e della persona.
La questione è stata poi decisa nel merito?
Sì: la Corte costituzionale ha successivamente dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della legge n. 388/2000 con la sentenza n. 306 del 2008, ritenendo irragionevole condizionare le prestazioni sociali al possesso del permesso di soggiorno di lunga durata.
Norme collegate
- Art. 2 della Costituzione — Diritti inviolabili dell’uomo
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza
- Art. 32 della Costituzione — Diritto alla salute
- Art. 38 della Costituzione — Diritto all’assistenza e previdenza sociali
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.