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La Corte costituzionale, con Ordinanza n. 283 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata. La questione non soddisfaceva i requisiti di ammissibilità richiesti.
Di cosa si tratta
La pronuncia è relativa a una questione di legittimità costituzionale esaminata dalla Corte nel 2006.
La questione di legittimità costituzionale
La questione di legittimità costituzionale è stata sollevata in via incidentale davanti alla Corte. I parametri costituzionali evocati sono gli artt. 24, 24.
La decisione della Corte
La Corte ha manifesta inammissibilità. Il dispositivo recita: «per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 13, commi 2, lettere a ) e b ), 3 e 7, 13- bis e 14, comma 5- bis , del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 (Testo unico de»
Il principio
La questione di legittimità costituzionale deve rispettare rigorosi requisiti formali e sostanziali per essere ammissibile davanti alla Corte. La mancanza di uno di tali requisiti comporta la declaratoria di manifesta inammissibilità.
Domande e risposte
Cosa significa che la questione è stata dichiarata inammissibile?
Significa che la Corte non ha esaminato il merito della questione perché mancavano i presupposti processuali o la questione era formulata in modo inidoneo.
Chi può sollevare una questione di legittimità costituzionale?
Solo un giudice, nel corso di un giudizio di cui è investito, può sollevare la questione d’ufficio o su istanza di parte, se la ritiene rilevante e non manifestamente infondata.
Quali effetti produce un’ordinanza della Corte costituzionale?
Le ordinanze di manifesta inammissibilità o infondatezza non hanno effetto erga omnes; il giudice rimettente dovrà applicare la norma nel giudizio principale.
Norme collegate
- Art. 24 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
- Art. 13 della Costituzione — parametro costituzionale invocato nel giudizio
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