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La Corte ha restituito gli atti al TAR Calabria che aveva sollevato questione sull’art. 53, comma 1, del d.lgs. n. 325/2001 (giurisdizione esclusiva TAR in materia di espropri). Dopo la sentenza n. 191/2006, che aveva parzialmente ridefinito i confini della giurisdizione esclusiva, il rimettente doveva rivalutare la rilevanza delle questioni.
Di cosa si tratta
Due proprietari di terreni in Calabria avevano adito il TAR per ottenere il risarcimento del danno derivante da occupazione acquisitiva: i loro fondi erano stati occupati e irreversibilmente trasformati dall’amministrazione per realizzare opere pubbliche, senza che venissero emessi tempestivi decreti di esproprio. Il TAR aveva dubitato della costituzionalità della norma che attribuiva tali controversie alla giurisdizione esclusiva amministrativa.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR della Calabria ha sollevato questione in riferimento all’art. 103 della Costituzione, censurando l’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 325/2001 (T.U. espropriazione “Testo B”), nella parte in cui devolveva alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie concernenti i “comportamenti” delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione.
La decisione della Corte
La Corte ha ordinato la restituzione degli atti al TAR rimettente. La sentenza n. 191/2006 aveva già chiarito che la giurisdizione esclusiva è conforme a Costituzione solo per i comportamenti collegati all’esercizio di un pubblico potere, mentre è incostituzionale per i comportamenti tenuti in carenza di potere o in via di mero fatto. Il TAR doveva valutare se le proprie questioni fossero ancora rilevanti alla luce di tale nuova pronuncia.
Il principio
Quando, nel corso del giudizio costituzionale, interviene una pronuncia della Corte che ridefinisce i parametri rilevanti, gli atti vanno restituiti al giudice rimettente affinché rivaluti la rilevanza e l’oggetto della questione originariamente sollevata alla luce del mutato quadro giuridico.
Domande e risposte
Cos’è l’occupazione acquisitiva?
È la fattispecie per cui la pubblica amministrazione occupa un terreno privato, lo trasforma irreversibilmente per realizzare un’opera pubblica, ma senza emettere il formale decreto di espropriazione. L’opera, una volta realizzata, non può essere demolita, e il proprietario può solo ottenere un risarcimento.
Cosa aveva stabilito la sentenza n. 191/2006?
Aveva dichiarato incostituzionale la devoluzione alla giurisdizione esclusiva del TAR dei “comportamenti” tenuti in carenza di potere o in via di mero fatto, confermando invece la legittimità della giurisdizione esclusiva per i comportamenti che costituiscono esecuzione di provvedimenti amministrativi (dichiarazione di pubblica utilità).
Qual è il giudice competente dopo questa pronuncia?
Per le controversie da occupazione acquisitiva in carenza di provvedimento formale, la competenza spetta al giudice ordinario. Per quelle derivanti da comportamenti collegati a validi provvedimenti espropriativi, resta il giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
Norme collegate
- Art. 103 della Costituzione — giurisdizione amministrativa, parametro della questione sollevata
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