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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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Analoga all’ord. n. 305/2006, la Corte ha restituito gli atti al TAR Abruzzo e al Tribunale di Udine che avevano sollevato questione sull’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 325/2001 in materia di giurisdizione esclusiva negli espropri. La sentenza n. 191/2006 aveva nel frattempo ridefinito la questione.

Di cosa si tratta

Due distinti procedimenti — uno davanti al TAR Abruzzo di Pescara (per l’irreversibile trasformazione di un terreno da parte del Comune di Montesilvano) e uno davanti al Tribunale civile di Udine (per analoga vicenda di occupazione da parte del Comune di Pavia di Udine) — avevano entrambi sollevato questione sull’attribuzione della relativa competenza giurisdizionale al giudice amministrativo.

La questione di legittimità costituzionale

Il TAR Abruzzo e il Tribunale di Udine hanno sollevato, in riferimento all’art. 103 della Costituzione, questione di legittimità dell’art. 53, comma 1, d.lgs. n. 325/2001 e del corrispondente d.P.R. n. 327/2001 (T.U. espropriazione “Testo A”), nella parte in cui devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie sui “comportamenti” delle P.A. in materia espropriativa.

La decisione della Corte

La Corte ha riunito i giudizi e ordinato la restituzione degli atti ai due giudici rimettenti, affinché rivalutassero la rilevanza delle questioni alla luce della sentenza n. 191/2006, che aveva già parzialmente dichiarato l’illegittimità della giurisdizione esclusiva per i comportamenti tenuti in carenza di potere.

Il principio

Lo stesso principio dell’ord. n. 305/2006: la sopravvenuta pronuncia della Corte che ridefinisce i contorni della norma impugnata impone la restituzione degli atti ai giudici a quibus per la rivalutazione della rilevanza. La riunione di giudizi analoghi evita decisioni contraddittorie.

Domande e risposte

Qual è la differenza tra T.U. “Testo A” e “Testo B”?

Il d.P.R. n. 327/2001 (“Testo A”) è il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari, mentre il d.lgs. n. 325/2001 (“Testo B”) contiene solo le disposizioni legislative. Entrambi presentano un art. 53, comma 1, di contenuto identico.

Cosa doveva rivalutare il giudice a quo?

Se, alla luce della sentenza n. 191/2006, i comportamenti all’origine del danno lamentato rientrassero tra quelli collegati a un pubblico potere (giurisdizione amministrativa costituzionale) o tra quelli in carenza di potere (giurisdizione ordinaria, n.d.r., dichiarata illegittima la norma in tal caso).

Il Tribunale ordinario poteva sollevare la stessa questione del TAR?

Sì. L’art. 103 Cost. riguarda i limiti della giurisdizione amministrativa e qualsiasi giudice — ordinario o amministrativo — può dubitare della conformità a Costituzione di una norma che attribuisce cause alla giurisdizione dell’altro ordine.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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