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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara manifestamente inammissibile la questione sollevata dal Tribunale di Trieste sull’art. 5 della legge 413/1984 (previdenza lavoratori marittimi), che esclude dal regime previdenziale marittimo i galleggianti privi di mezzi di propulsione propri (pontoni). L’ordinanza di rimessione è lacunosa sia nella motivazione sulla rilevanza sia in quella sulla non manifesta infondatezza.

Di cosa si tratta

SAIPEM aveva contestato all’INPS di dover versare contributi secondo il regime previdenziale generale anziché quello agevolato dei lavoratori marittimi per il personale imbarcato su pontoni (galleggianti privi di propulsione propria). La legge n. 413/1984 enumera le tipologie di “navi” per la previdenza marittima ed esclude i galleggianti senza propulsione propria. Il Tribunale di Trieste aveva sollevato questione per disparità di trattamento tra lavoratori su pontoni autopropulsi e non.

La questione di legittimità costituzionale

Norma impugnata: art. 5 della legge 26 luglio 1984, n. 413, nella parte in cui, all’elenco delle tipologie di navi idonee al regime previdenziale marittimo, non include i galleggianti privi di mezzi di propulsione propri. Parametri: artt. 3 e 38 Cost. Giudice rimettente: Tribunale di Trieste, ordinanza 21 febbraio 2004.

La decisione della Corte

La questione è manifestamente inammissibile per plurime lacune dell’ordinanza: il rimettente non individua le norme in base alle quali la fiscalizzazione degli oneri sociali sarebbe applicabile al periodo controverso (luglio 1996–marzo 1998); non precisa se i pontoni della SAIPEM abbiano le altre caratteristiche funzionali richieste dalla norma oltre all’autopropulsione; non espone perché dall’esito della controversia tra datore di lavoro e INPS dipendano la natura e l’entità delle prestazioni spettanti ai lavoratori.

Il principio

Un’ordinanza di rimessione è inammissibile quando presenta lacune concorrenti sia sulla rilevanza (il collegamento tra la norma censurata e il giudizio concreto) sia sulla non manifesta infondatezza (le ragioni per cui la norma violerebbe la Costituzione): entrambi i requisiti devono essere adeguatamente motivati.

Domande e risposte

I lavoratori sui pontoni non autopropulsi hanno diritto alla previdenza marittima?

La Corte non si è pronunciata nel merito. La questione della disparità di trattamento tra lavoratori su galleggianti autopropulsi e non è rimasta aperta. Occorreva un’ordinanza di rimessione più accurata per ottenere una risposta di merito.

Cos’è la fiscalizzazione degli oneri sociali e chi ne beneficia?

La fiscalizzazione degli oneri sociali è una riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, finanziata con risorse fiscali generali. Per le imprese armatoriali era prevista dal d.l. 91/1982 come misura di sostegno al settore marittimo.

SAIPEM era un’impresa armatoriale?

Era proprio questa la questione di fondo nel giudizio principale. La società sosteneva di esserlo per il fatto che il personale imbarcato era iscritto ai ruoli della gente di mare; l’INPS contestava tale qualificazione.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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