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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte esamina la legge della Regione Valle d’Aosta n. 10/2005 che aveva istituito un’Autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria regionale e locale. La sentenza definisce i limiti entro cui le Regioni speciali possono istituire propri organi di controllo sulla gestione, senza sostituire la Corte dei conti.

Di cosa si tratta

La Regione Valle d’Aosta aveva istituito, con propria legge, un’Autorità di vigilanza sulla gestione finanziaria (composta da tre membri nominati dal Consiglio regionale) con funzioni di controllo collaborativo sulla correttezza della gestione finanziaria della Regione, degli enti locali e dei loro strumentali. Il Governo aveva impugnato la legge, sostenendo che essa sostituisse indebitamente la Corte dei conti nel suo ruolo di controllo generalizzato sulla gestione.

La questione di legittimità costituzionale

Norme impugnate: artt. 1, 2 e 10 della legge regionale Valle d’Aosta 19 maggio 2005, n. 10. Parametri: artt. 117, comma 3, e 119, comma 2, Cost.; statuto speciale; principio di leale collaborazione. Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri.

La decisione della Corte

La Corte accoglie parzialmente il ricorso. Le disposizioni della legge regionale che attribuiscono all’Autorità di vigilanza funzioni di controllo sulla gestione finanziaria senza alcun raccordo con la Corte dei conti sono illegittime, perché il coordinamento della finanza pubblica (materia concorrente, art. 117, comma 3, Cost.) richiede che il controllo generalizzato sulla gestione sia affidato alla Corte dei conti come garante imparziale dell’equilibrio finanziario pubblico. La Regione può dotarsi di strumenti di autocontrollo interni ma non può sostituire la Corte dei conti.

Il principio

Anche le Regioni speciali possono legiferare in materia di controllo sulla propria gestione finanziaria, ma non possono escludere o sostituire il ruolo della Corte dei conti: il coordinamento della finanza pubblica esige un controllo uniforme affidato a un organo imparziale di rilievo costituzionale, che non può essere soppiantato da un organo di nomina regionale.

Domande e risposte

Una Regione a statuto speciale può istituire un proprio organo di controllo sulla gestione?

Sì, ma solo come strumento complementare di autocontrollo interno, non come sostituto della Corte dei conti. Il controllo della Corte dei conti sulla gestione delle autonomie regionali e locali è un principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica.

Perché la Valle d’Aosta non aveva ancora una sezione della Corte dei conti?

Perché era ancora in corso la procedura di istituzione in sede di Commissione paritetica Stato-Regione ai sensi dello statuto speciale. La Corte ha rilevato che l’iniziativa unilaterale della legge regionale ha violato il principio di leale collaborazione.

Questa sentenza è rilevante per tutte le Regioni?

Sì. Il principio che la Corte dei conti svolge un controllo generalizzato sulla gestione di tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle regionali, vale per tutte le Regioni, ordinarie e speciali, salve le specifiche norme di attuazione degli statuti speciali.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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