- L'atto costitutivo può prevedere assemblee separate anche per materie specifiche o categorie di soci.
- Le assemblee separate sono obbligatorie quando la cooperativa supera tremila soci operando in più province, oppure ha più di cinquecento soci con più gestioni mutualistiche.
- I delegati eletti nelle assemblee separate, tutti necessariamente soci, partecipano all'assemblea generale garantendo la proporzionale rappresentanza delle minoranze.
- Le deliberazioni dell'assemblea generale sono impugnabili dai soci assenti o dissenzienti nelle assemblee separate se i voti dei delegati irregolarmente eletti sono stati determinanti per la maggioranza.
- La disposizione non si applica alle cooperative con azioni quotate in mercati regolamentati.
Testo dell'articoloVigente
Art. 2540 c.c. Assemblee separate.
In vigore
L’atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci. Lo svolgimento di assemblee separate deve essere previsto quando la società cooperativa ha più di tremila soci e svolge la propria attività in più province ovvero se ha più di cinquecento soci e si realizzano più gestioni mutualistiche. L’atto costitutivo stabilisce il luogo, i criteri e le modalità di convocazione e di partecipazione all’assemblea generale dei soci delegati e assicura in ogni caso la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate. I delegati debbono essere soci. Alla assemblea generale possono assistere anche i soci che hanno preso parte alle assemblee separate. Le deliberazioni della assemblea generale possono essere impugnate ai sensi dell’articolo 2377 anche dai soci assenti e dissenzienti nelle assemblee separate quando, senza i voti espressi dai delegati delle assemblee separate irregolarmente tenute, verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione. Le deliberazioni delle assemblee separate non possono essere autonomamente impugnate. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati. (1)
In sintesi
Ratio
L'art. 2540 c.c. risponde all'esigenza di garantire un'effettiva partecipazione democratica nelle grandi cooperative, le quali, per dimensione e distribuzione territoriale, non potrebbero riunire fisicamente tutti i soci in un'unica sede. Il modello delle assemblee separate riproduce in chiave cooperativa il meccanismo delle assemblee di sezione già noto in altri contesti organizzativi e persegue un duplice obiettivo: da un lato, consentire ai soci locali di deliberare su temi di loro diretto interesse; dall'altro, assicurare che la voce delle minoranze espresse nei singoli territori o categorie trovi adeguata rappresentanza nell'organo deliberativo generale. L'obbligatorietà dell'istituto oltre certe soglie dimensionali conferma la volontà legislativa di non lasciare tale strumento alla sola discrezionalità statutaria.
Analisi
La norma si articola su tre livelli. Il primo è facoltativo: qualsiasi cooperativa può prevedere nello statuto assemblee separate per materie o categorie di soci. Il secondo è obbligatorio: scatta automaticamente al superamento delle soglie (3.000 soci + pluralità di province, oppure 500 soci + più gestioni mutualistiche). Il terzo riguarda le garanzie procedurali: l'atto costitutivo deve disciplinare luogo, criteri e modalità di convocazione dell'assemblea generale dei delegati, assicurando la proporzionale rappresentanza delle minoranze. I delegati devono essere soci; i non-delegati che abbiano partecipato alle assemblee separate possono comunque assistere all'assemblea generale. Sul piano dell'impugnativa, la legge distingue nettamente: le delibere delle assemblee separate non sono autonomamente impugnabili, ma quelle dell'assemblea generale possono essere contestate, anche dai soci assenti o dissenzienti nelle assemblee separate, quando i voti dei delegati irregolarmente eletti abbiano determinato la maggioranza.
Quando si applica
L'istituto si applica alle cooperative non quotate che abbiano previsto assemblee separate nello statuto oppure che superino le soglie di legge. In presenza di più di 3.000 soci attivi in più province o di più di 500 soci con gestioni mutualistiche distinte, la convocazione separata non è facoltativa: ometterla può inficiare la validità dell'assemblea generale. Per valutare il superamento delle soglie, occorre riferirsi ai soci iscritti nel libro soci al momento della convocazione. Le cooperative con azioni quotate sono invece escluse dall'applicazione dell'articolo.
Connessioni
L'art. 2540 c.c. si collega all'art. 2538 c.c. (principio «una testa, un voto» e sue deroghe), all'art. 2377 c.c. (impugnativa delle delibere assembleari), all'art. 2519 c.c. (rinvio alle norme s.p.a. o s.r.l. per le cooperative) e all'art. 2539 c.c. (rappresentanza in assemblea). Va letto in relazione alle disposizioni ministeriali e alle linee guida delle centrali cooperative in materia di regolamentazione interna delle assemblee separate.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
La cooperativa di consumo presieduta da Tizio ha 4.500 soci distribuiti in cinque province. Lo statuto tace sulle assemblee separate. Alla convocazione dell'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio, Caio, socio, eccepisce l'illegittimità dell'assemblea per mancata applicazione dell'art. 2540 c.c. Ha ragione: superando i tremila soci in più province, le assemblee separate sono obbligatorie per legge, indipendentemente dal silenzio dello statuto.
Caso 2: Caso 2
Sempronio è socio di una cooperativa con 600 soci che gestisce due distinte attività mutualistiche (distribuzione al dettaglio e ristorazione). L'assemblea generale elegge delegati attraverso assemblee separate di sezione. Mevio, delegato della sezione ristorazione, vota favorevolmente a una delibera di fusione; la sezione ristorazione aveva tuttavia tenuto la propria assemblea separata senza rispettare i termini minimi di convocazione. Filano, socio dissenziente nella sezione ristorazione, può impugnare la delibera di fusione dell'assemblea generale se i voti di Mevio e degli altri delegati irregolarmente eletti sono stati determinanti per il raggiungimento della maggioranza.
Domande frequenti
Quando sono obbligatorie le assemblee separate in una cooperativa?
Sono obbligatorie quando la cooperativa supera tremila soci e opera in più province, oppure quando ha più di cinquecento soci e gestisce più attività mutualistiche distinte. Al di fuori di questi casi, la previsione è rimessa allo statuto.
Chi può partecipare all'assemblea generale dei delegati?
I delegati eletti nelle assemblee separate, che devono essere soci, partecipano con diritto di voto. I soci che abbiano preso parte alle assemblee separate possono assistere all'assemblea generale, ma senza diritto di voto salvo diversa previsione statutaria.
Le delibere delle assemblee separate possono essere impugnate autonomamente?
No. Le delibere delle assemblee separate non sono autonomamente impugnabili. Solo le delibere dell'assemblea generale possono essere contestate, e solo quando i voti dei delegati irregolarmente eletti siano stati determinanti per la maggioranza.
I delegati delle assemblee separate devono essere soci?
Sì, l'art. 2540 c.c. richiede espressamente che i delegati siano soci. Non è possibile designare come delegato un soggetto che non abbia la qualità di socio della cooperativa.
La norma si applica alle cooperative quotate?
No. Le cooperative con azioni ammesse alla quotazione in mercati regolamentati sono espressamente escluse dall'applicazione dell'art. 2540 c.c., come previsto dall'ultimo comma della disposizione.