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La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1 della legge n. 1122 del 1955 nella parte in cui esclude integralmente la pignorabilità delle pensioni erogate dall’INPGI (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani). La pensione è pignorabile nei limiti di un quinto della parte eccedente il minimo vitale, come già previsto per le pensioni INPS e dei dipendenti pubblici.
Di cosa si tratta
Un creditore aveva tentato di pignorare la pensione di un’iscritta all’INPGI. La legge del 1955 vietava qualsiasi pignoramento. Il Tribunale di Roma ha sollevato questione di costituzionalità, rilevando che tutte le altre pensioni (INPS, dipendenti pubblici, notai) erano già assoggettabili a pignoramento nei limiti di legge.
La questione di legittimità costituzionale
Norma impugnata: art. 1 della legge 9 novembre 1955, n. 1122 (previdenza INPGI), nella parte in cui esclude la pignorabilità anche nei limiti di un quinto. Parametro: art. 3, comma 1, della Costituzione (principio di uguaglianza e ragionevolezza). Giudice rimettente: Tribunale di Roma, ordinanza 27 agosto 2004.
La decisione della Corte
La questione è fondata. La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui esclude integralmente la pignorabilità delle pensioni INPGI per qualsiasi credito. Restano impignorabili la parte di pensione necessaria ad assicurare al pensionato mezzi adeguati alle esigenze di vita; la parte eccedente è pignorabile nei limiti di un quinto. La Corte richiama le sentenze n. 506/2002 (INPS) e n. 444/2005 (notai), con cui aveva già esteso tale regime.
Il principio
L’impignorabilità assoluta delle pensioni erogate dall’INPGI, a differenza di quanto previsto per le pensioni degli altri lavoratori, costituisce un privilegio irragionevole e viola il principio di uguaglianza: non esistono ragioni costituzionalmente apprezzabili che giustifichino un trattamento di favore in assenza di qualsiasi limite alla garanzia patrimoniale dei creditori.
Domande e risposte
La pensione dei giornalisti iscritti all’INPGI può oggi essere pignorata?
Sì, ma solo nei limiti di un quinto della parte che eccede il minimo necessario per un’esistenza dignitosa. La parte indispensabile al sostentamento rimane assolutamente impignorabile.
Qual era la regola prima di questa sentenza?
La legge del 1955 vietava in assoluto qualsiasi pignoramento, salvo per crediti alimentari (già dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 209/1984). Dopo la sentenza 256/2006 il regime è uniforme con quello delle pensioni INPS e pubbliche.
La privatizzazione dell’INPGI in Fondazione cambia qualcosa?
No. La Corte afferma esplicitamente che la trasformazione in persona giuridica privata non giustifica il mantenimento di un regime di impignorabilità più favorevole, perché ciò che rileva è la funzione pensionistica, non la natura giuridica dell’ente erogatore.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di uguaglianza e ragionevolezza, parametro della dichiarazione di illegittimità
- Art. 38 della Costituzione — Diritto alla previdenza e alle pensioni adeguate alle esigenze di vita
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