Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Leggi la decisione integrale
Testo integrale ufficiale della pronuncia (Consulta OnLine) e PDF dal sito della Corte.

📄 Leggi il testo integrale →PDF dal sito della Corte costituzionale

La Regione Campania aveva sollevato conflitto di attribuzione contro il decreto che nominava il componente del CdA dell’ENEA designato dalla Conferenza Stato-Regioni, contestando che la designazione fosse stata effettuata dal Ministro per gli affari regionali senza previa convocazione della Conferenza. In prossimità dell’udienza la Regione ha rinunciato al ricorso e la controparte ha accettato: la Corte ha dichiarato estinto il processo.

Di cosa si tratta

L’ENEA (Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente) ha un consiglio di amministrazione in cui è presente un componente designato dalla Conferenza permanente Stato-Regioni. Con decreto del 23 dicembre 2003 il Ministro delle attività produttive aveva proceduto alla nomina di tale componente sulla base di una designazione effettuata, nel novembre 2003, dal Ministro per gli affari regionali nella sua veste di Presidente della Conferenza, ma senza previa convocazione formale della Conferenza stessa. La Regione Campania aveva ritenuto che ciò violasse le prerogative regionali.

La questione di legittimità costituzionale

Conflitto di attribuzione promosso dalla Regione Campania contro il Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione al decreto del Ministro delle attività produttive del 23 dicembre 2003. Parametri evocati: artt. 114, 117, 118 e 120 della Costituzione e principio di leale collaborazione.

La decisione della Corte

La Corte ha dichiarato estinto il processo. La Regione Campania, in esecuzione della delibera di Giunta n. 349 del 15 marzo 2006, ha depositato atto di rinuncia al conflitto, accettato dall’Avvocatura generale dello Stato. Ai sensi dell’art. 27, ultimo comma, delle norme integrative, la rinuncia seguita dall’accettazione della controparte estingue il processo.

Il principio

La rinuncia al ricorso per conflitto di attribuzione, seguita dall’accettazione della controparte, determina l’estinzione del processo dinanzi alla Corte costituzionale, ai sensi dell’art. 27, ultimo comma, delle norme integrative.

Domande e risposte

Che cos’è un conflitto di attribuzione tra Stato e Regione?

È un giudizio dinanzi alla Corte costituzionale con cui lo Stato o una Regione contestano che un atto dell’altro soggetto abbia leso le proprie attribuzioni costituzionalmente garantite.

Cosa comporta la rinuncia al conflitto?

Se la rinuncia è accettata dalla controparte, il processo si estingue senza che la Corte decida nel merito: non viene dichiarata né la fondatezza né l’infondatezza del conflitto.

La Regione potrebbe riproporre analogo conflitto in futuro?

In linea di principio sì, se si verificasse una nuova condotta analoga, ma la questione specifica relativa alla nomina del 2003 è definitivamente chiusa.

Norme collegate

Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.