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Di cosa si tratta
La legge FVG n. 15/2004 dettava norme sulla bonifica dei siti inquinati nel territorio regionale. Il Governo impugnò l’art. 6 sostenendo che invadesse la competenza statale esclusiva in materia di tutela dell’ambiente (art. 117, co. 2, lett. s, Cost.) e i principi di sussidiarietà e adeguatezza (art. 118 Cost.).
La questione di legittimità costituzionale
Il punto chiave era la sufficientemente dettagliata specificazione delle censure: un ricorso in via principale deve indicare in modo puntuale quali parametri costituzionali siano violati e in che modo, pena l’inammissibilità per genericità.
La decisione della Corte
La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché il Governo si era limitato a denunciare genericamente la violazione degli artt. 114, 117, co. 2, lett. s), e 118 Cost., senza sviluppare argomenti specifici riferiti all’art. 6 impugnato. La genericità delle censure non consente alla Corte di verificare la fondatezza delle questioni.
Il principio
Il ricorso in via principale è inammissibile quando le censure sono formulate in modo generico, senza indicare specificamente in quale misura la disposizione impugnata leda i parametri costituzionali invocati.
Domande e risposte
Cos’è il ricorso in via principale?
È il giudizio davanti alla Corte costituzionale promosso dallo Stato contro una legge regionale (o viceversa) entro 60 giorni dalla pubblicazione, senza che sia necessaria una controversia concreta.
Perché la genericità rende inammissibile il ricorso?
La Corte ha bisogno di argomenti specifici per valutare se la norma violi effettivamente la Costituzione: censure generiche non le consentono di svolgere un esame nel merito.
Norme collegate
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