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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
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La Corte dichiara illegittimi gli artt. 3, 4, 5 e 7 della legge della Provincia Autonoma di Trento n. 4/2005 sulla cooperazione internazionale: la PAT non può disciplinare autonomamente rapporti con soggetti esteri, materia riservata allo Stato ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. a), Cost.

Di cosa si tratta

La legge PAT n. 4/2005 dettava una disciplina organica sulla cooperazione internazionale della Provincia, istituendo un apposito fondo e prevedendo accordi con enti e governi stranieri. Il Governo impugnò gli artt. 3, 4, 5 e 7 sostenendo che invadevano la competenza esclusiva statale in materia di politica estera.

La questione di legittimità costituzionale

La questione verteva sull’art. 117, co. 2, lett. a), Cost., che riserva allo Stato la «politica estera e rapporti internazionali dello Stato». La PAT sosteneva di agire nell’ambito dello Statuto speciale e dell’art. 117, co. 9, Cost. (partecipazione regionale all’attuazione di accordi internazionali).

La decisione della Corte

La Corte accoglie il ricorso statale. Le norme impugnate non si limitano ad attuare accordi internazionali già conclusi dallo Stato, ma disciplinano autonomamente la cooperazione con soggetti esteri, istituendo fondi e prevedendo accordi propri: attività riservate alla potestà esclusiva dello Stato. L’art. 6 (non impugnato) è dichiarato illegittimo in via conseguenziale.

Il principio

Le Regioni e le Province Autonome non possono disciplinare autonomamente relazioni con soggetti esteri al di là dell’attuazione di accordi internazionali conclusi dallo Stato: la cooperazione internazionale è materia di competenza esclusiva statale ai sensi dell’art. 117, co. 2, lett. a), Cost.

Domande e risposte

Perché la cooperazione internazionale è riservata allo Stato?

Perché l’art. 117, co. 2, lett. a), Cost. attribuisce allo Stato la competenza esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali, che richiede unitarietà di indirizzo.

Le Regioni non possono avere alcun ruolo internazionale?

Possono partecipare all’attuazione di accordi internazionali già conclusi dallo Stato (art. 117, co. 9, Cost.) e stipulare accordi con enti territoriali esteri con l’autorizzazione del Governo.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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