Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 126 del 2006, ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sulla competenza esclusiva della corte d’appello per le azioni risarcitorie da intese anticoncorrenziali.
Norma impugnata
Art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), nella parte in cui attribuisce alla corte d’appello competenza esclusiva in primo grado per le azioni di nullità e risarcimento del danno da intese restrittive della concorrenza.
Parametro costituzionale
Artt. 3 e 24 della Costituzione: principio di eguaglianza e diritto di difesa (accessibilità alla tutela giurisdizionale).
Giudice rimettente
Giudice di pace di Pompei.
Esito
La Corte ha dichiarato la questione manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza: il giudice di pace rimettente non era competente ratione materiae a conoscere della controversia risarcitoria da intese anticoncorrenziali, sicché la questione non era rilevante nel giudizio a quo.
Principio espresso
La questione di legittimità costituzionale sollevata da un giudice privo di competenza a conoscere della materia regolata dalla norma censurata è inammissibile per difetto di rilevanza, non potendo la pronuncia della Corte incidere sull’esito del giudizio rimettente.
Norme collegate
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