Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 124 del 2006, ha dichiarato in parte manifestamente inammissibili e in parte manifestamente infondate le questioni relative all’art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sul credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate.
Norma impugnata
Art. 62, comma 1, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), nella parte in cui prevede la decadenza dal credito d’imposta per investimenti nelle aree svantaggiate in caso di mancata comunicazione di determinati dati all’Agenzia delle Entrate.
Parametro costituzionale
Artt. 3, 23, 25, 53 e 97 della Costituzione: principio di eguaglianza, riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali, irretroattività della norma penale, capacità contributiva e buon andamento della pubblica amministrazione.
Giudice rimettente
Commissione tributaria provinciale di Avellino.
Esito
La Corte ha dichiarato manifestamente inammissibili le questioni riferite agli artt. 23, 25, 53 e 97 Cost. per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza, e manifestamente infondata la questione riferita all’art. 3 Cost., ritenendo ragionevole la scelta legislativa di condizionare il beneficio al rispetto di obblighi informativi.
Principio espresso
Non viola l’art. 3 Cost. la previsione della decadenza da un beneficio fiscale (credito d’imposta per investimenti in aree svantaggiate) in conseguenza della mancata comunicazione di dati all’amministrazione finanziaria, trattandosi di scelta legislativa non irragionevole volta a garantire la corretta fruizione dell’agevolazione.
Norme collegate
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.