Testo dell'articoloIn aggiornamento

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 2006, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 3, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, nella parte in cui limita l’indennità di disoccupazione ai lavoratori part-time verticale che prestano attività lavorativa per periodi inferiori all’anno.

Norma impugnata

Art. 45, comma 3, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), nella parte relativa all’indennità di disoccupazione per i lavoratori a tempo parziale verticale.

Parametro costituzionale

Artt. 3 e 38 della Costituzione: principio di eguaglianza e diritto dei lavoratori a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria.

Giudice rimettente

Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro.

Esito

La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disciplina censurata non viola il principio di eguaglianza né il diritto alla previdenza, poiché la condizione del lavoratore part-time verticale è oggettivamente diversa da quella del lavoratore a tempo pieno e il legislatore ha ragionevolmente modulato la tutela previdenziale in relazione alla effettiva discontinuità del rapporto di lavoro.

Principio espresso

Il legislatore può differenziare il trattamento previdenziale dei lavoratori part-time verticale rispetto ai lavoratori a tempo pieno, in considerazione della strutturale discontinuità della loro prestazione, senza che ciò integri violazione degli artt. 3 e 38 Cost., purché la differenziazione sia razionalmente giustificata dalla diversità delle situazioni poste a confronto.

Norme collegate

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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