Testo dell'articoloIn aggiornamento
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 121 del 2006, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 3, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, nella parte in cui limita l’indennità di disoccupazione ai lavoratori part-time verticale che prestano attività lavorativa per periodi inferiori all’anno.
Norma impugnata
Art. 45, comma 3, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale), nella parte relativa all’indennità di disoccupazione per i lavoratori a tempo parziale verticale.
Parametro costituzionale
Artt. 3 e 38 della Costituzione: principio di eguaglianza e diritto dei lavoratori a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle esigenze di vita in caso di disoccupazione involontaria.
Giudice rimettente
Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro.
Esito
La Corte ha dichiarato non fondata la questione. La disciplina censurata non viola il principio di eguaglianza né il diritto alla previdenza, poiché la condizione del lavoratore part-time verticale è oggettivamente diversa da quella del lavoratore a tempo pieno e il legislatore ha ragionevolmente modulato la tutela previdenziale in relazione alla effettiva discontinuità del rapporto di lavoro.
Principio espresso
Il legislatore può differenziare il trattamento previdenziale dei lavoratori part-time verticale rispetto ai lavoratori a tempo pieno, in considerazione della strutturale discontinuità della loro prestazione, senza che ciò integri violazione degli artt. 3 e 38 Cost., purché la differenziazione sia razionalmente giustificata dalla diversità delle situazioni poste a confronto.
Norme collegate
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