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La Corte dichiara manifestamente infondata la questione sull’art. 38, comma secondo, ultimo periodo, del codice di procedura civile, sollevata dal Tribunale di Lamezia Terme. La possibilità per l’attore di aderire in ogni tempo all’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta dal convenuto non è irragionevole né lesiva del giusto processo: il convenuto può sempre rinunciare all’eccezione, ed il processo continua davanti al giudice indicato senza perdita del materiale acquisito.
Di cosa si tratta
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto aveva sollevato in tempo utile un’eccezione di incompetenza territoriale (foro derogabile). L’attore aveva inizialmente contestato l’eccezione, per poi aderire a essa solo allo scadere dei termini istruttori ex art. 184 c.p.c. (dopo che l’istruttoria si era già svolta). Il Tribunale di Lamezia Terme dubitava che consentire all’attore di aderire “in ogni tempo” fosse costituzionale, poiché ciò permetteva manovre dilatorie e rimetteva la scelta del giudice alla discrezione dell’attore.
La questione di legittimità costituzionale
Il Tribunale di Lamezia Terme ha sollevato questione in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell’art. 38, comma secondo, ultima parte, del codice di procedura civile, nella parte in cui consente all’attore di aderire in ogni tempo all’eccezione di incompetenza territoriale derogabile tempestivamente proposta dal convenuto.
La decisione della Corte
La questione è manifestamente infondata sotto tutti i profili. (a) Art. 3: il convenuto può sempre rinunciare all’eccezione, escludendo in radice la “posizione passiva di soggezione”. (b) Art. 111: il processo continua davanti al giudice risultante dall’adesione (art. 50 c.p.c.) senza perdita del materiale acquisito, quindi non vi è lesione dell’economia processuale. (c) Art. 24: non emerge alcun pregiudizio al diritto di difesa.
Il principio
La possibilità dell’attore di aderire all’eccezione di incompetenza territoriale derogabile proposta dal convenuto, senza limiti di tempo, è corollario dell’autonomia dispositiva delle parti in materia di competenza. Essa non è irragionevole poiché il convenuto può rinunciare all’eccezione stessa e il processo prosegue davanti al nuovo giudice senza sacrificio del materiale istruttorio.
Domande e risposte
Che cosa è l’incompetenza territoriale “derogabile”?
La competenza territoriale è derogabile quando le norme che la stabiliscono non sono inderogabili per ragioni di ordine pubblico (es. le cause in materia di immobili, di lavoro o di consumatori hanno fori inderogabili). Negli altri casi, le parti possono concordare per iscritto un foro diverso da quello legale.
Cosa accade al materiale istruttorio acquisito davanti al giudice dichiaratosi incompetente?
Ai sensi dell’art. 50 c.p.c. (translatio iudicii), il processo prosegue davanti al giudice competente e il materiale già acquisito rimane agli atti. Non vi è perdita delle prove raccolte.
Il convenuto che ha sollevato l’eccezione è vincolato a mantenerla?
No: il convenuto può rinunciare all’eccezione di incompetenza territoriale in qualsiasi momento prima della decisione. Questa possibilità di rinuncia è proprio ciò che, secondo la Corte, esclude la “posizione passiva di soggezione” denunciata dal rimettente.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza e uguaglianza processuale
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa e accesso alla giustizia
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e ragionevole durata
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