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La Corte dichiara manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza le questioni sull’art. 180 c.p.p. (nullità a regime intermedio) e, in subordine, sull’art. 179 c.p.p. (nullità assoluta) sollevate dalla Corte d’assise d’appello di Venezia in relazione alle notificazioni all’imputato domiciliato presso il difensore. La Corte rileva che il risultato processuale perseguito dal rimettente — dichiarare inammissibile l’eccezione di nullità per tardività — è già assicurato dalla corretta lettura dell’art. 180 c.p.p., senza necessità di una pronuncia di incostituzionalità.
Di cosa si tratta
In un procedimento penale, il difensore dell’imputato aveva eccepito — solo con i motivi di appello — la nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio, consegnata al portiere dello stabile dove si trova lo studio legale senza raccomandata di avviso al destinatario. La Corte d’assise d’appello di Venezia aveva qualificato la nullità come “a regime intermedio” (art. 180 c.p.p.), non assoluta (art. 179 c.p.p.), e dubitava che l’art. 180 fosse costituzionale nella parte in cui consente al difensore domiciliatario di dedurre il vizio con i tempi più ampi previsti da tale norma, con possibilità di manovre dilatorie.
La questione di legittimità costituzionale
La Corte d’assise d’appello di Venezia ha sollevato questioni sugli artt. 179 e 180 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 111, comma secondo, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono che le nullità relative a notificazioni all’imputato domiciliato presso il difensore debbano essere eccepite secondo i termini più brevi dell’art. 181, comma 3, c.p.p.
La decisione della Corte
Le questioni sono manifestamente inammissibili per difetto di rilevanza. La nullità riguardante il decreto che dispone il giudizio è una nullità che si verifica prima del giudizio, non nel giudizio: quindi, alla luce del combinato disposto dell’art. 180 e della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 119 del 2005), l’eccezione proposta per la prima volta in appello è già tardiva secondo il vigente art. 180 c.p.p., senza bisogno di modificarlo.
Il principio
Una questione di legittimità costituzionale è inammissibile per difetto di rilevanza quando il risultato processuale che il rimettente vuole ottenere è già raggiungibile mediante la corretta interpretazione delle norme vigenti. Il giudice non deve sollevare una questione di incostituzionalità se il problema può essere risolto in via interpretativa.
Domande e risposte
Quale è la differenza tra nullità assoluta e a regime intermedio nel processo penale?
La nullità assoluta (art. 179 c.p.p.) riguarda i casi più gravi (es. omessa citazione dell’imputato) ed è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado. La nullità a regime intermedio (art. 180 c.p.p.) deve essere eccepita entro termini processuali, altrimenti si sana.
Quando scatta la decadenza per eccepire la nullità del decreto che dispone il giudizio?
Secondo le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 119/2005) e confermato dalla Corte, la nullità della notifica del decreto che dispone il giudizio deve essere eccepita entro il giudizio di primo grado: se dedotta per la prima volta in appello, è tardiva ai sensi dell’art. 180 c.p.p.
Il difensore domiciliatario può attendere strategicamente per eccepire la nullità?
No, nei limiti chiariti dalla Corte. L’eccezione di nullità relativa alla notifica del decreto che dispone il giudizio va proposta nel corso del giudizio di primo grado. Il sistema già presidia questo rischio con i termini preclusivi dell’art. 180 c.p.p., senza necessità di intervento della Corte.
Norme collegate
- Art. 111 della Costituzione — Giusto processo e ragionevole durata, parametri della questione
- Art. 3 della Costituzione — Principio di ragionevolezza e uguaglianza processuale
- Art. 24 della Costituzione — Diritto di difesa
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.