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L’ordinanza n. 142/2006 ha dichiarato manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 13, commi 3 e 3-quater, del d.lgs. n. 286/1998 (Testo unico immigrazione), sollevata prima del dibattimento in relazione alla sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione dello straniero.
Di cosa si tratta
Il Tribunale di Ascoli Piceno e altri giudici avevano sollevato questioni sulla disciplina dell’art. 13, commi 3 e 3-quater, del Testo unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286/1998), che consente al giudice di pronunciare sentenza di non luogo a procedere quando lo straniero imputato è stato espulso. I rimettenti chiedevano che tale pronuncia potesse essere emessa anche in sede dibattimentale.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 13, commi 3 e 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione), è stato impugnato da più giudici rimettenti in riferimento a vari parametri costituzionali, in relazione alla sentenza di non luogo a procedere per avvenuta espulsione dello straniero.
La decisione della Corte
La Corte, riuniti i giudizi, ha dichiarato la manifesta inammissibilità di tutte le questioni: quella del Tribunale di Ascoli Piceno perché la rilevanza era solo futura e ipotetica (il quesito era formulato prima del dibattimento); le altre per difetto di motivazione sulla descrizione della fattispecie concreta e sulla rilevanza.
Il principio
La questione di legittimità costituzionale è inammissibile quando la sua rilevanza nel giudizio a quo è solo futura e ipotetica, ovvero quando l’ordinanza di rimessione difetta della descrizione della fattispecie concreta e di adeguata motivazione sulla rilevanza.
Domande e risposte
Cosa prevede l’art. 13, comma 3-quater, del d.lgs. n. 286/1998?
Prevede che il giudice, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e lo straniero è stato espulso con il nulla osta del giudice, pronunci sentenza di non luogo a procedere.
Perché la questione del Tribunale di Ascoli Piceno era inammissibile?
Perché il giudice formulava il quesito di costituzionalità prima del dibattimento, in sede di decisione su una richiesta di nulla osta all’espulsione: la rilevanza era quindi solo eventuale e futura, non attuale.
Perché erano inammissibili le altre questioni riunite?
Perché le ordinanze di rimessione difettavano della descrizione della fattispecie concreta e non contenevano adeguata motivazione sulla rilevanza: carenze che rendono la questione ex plurimis manifestamente inammissibile.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 24 della Costituzione — diritto di difesa
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