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La sentenza n. 140/2006 ha dichiarato non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge n. 113/1985 sui centralinisti non vedenti, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost., chiarendo l’ambito applicativo dell’indennità aggiuntiva.
Di cosa si tratta
Nel corso di un procedimento civile promosso da un lavoratore contro la ASL di Pescara, il Tribunale di Pescara ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (disciplina del collocamento e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), nella parte in cui consentirebbe di concedere l’indennità aggiuntiva anche in casi che il rimettente riteneva non rientrare nella ratio della norma.
La questione di legittimità costituzionale
L’art. 9, comma 1, della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), è stato impugnato in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione dal Tribunale di Pescara.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato non fondata la questione, nei sensi di cui in motivazione, fornendo un’interpretazione della norma compatibile con i parametri costituzionali: la disposizione, correttamente intesa, non viola né il principio di uguaglianza né il diritto a una retribuzione proporzionata.
Il principio
Una norma che prevede un’indennità aggiuntiva per categorie protette di lavoratori non è costituzionalmente illegittima qualora risponda a una finalità razionale di tutela e sia interpretata in modo conforme ai principi di uguaglianza e di proporzionalità della retribuzione.
Domande e risposte
Chi sono i centralinisti non vedenti tutelati dalla legge n. 113/1985?
Sono i lavoratori non vedenti addetti ai centralini telefonici, categoria protetta che beneficia di norme speciali di collocamento obbligatorio e di un regime retributivo con indennità aggiuntive.
Perché il Tribunale di Pescara dubitava della norma?
Riteneva che l’attribuzione dell’indennità aggiuntiva potesse creare una disparità di trattamento non giustificata rispetto ad altri lavoratori disabili, in violazione degli artt. 3 e 36 Cost.
Cosa ha chiarito la Corte sull’interpretazione della norma?
La Corte ha fornito un’interpretazione adeguatrice della norma, concludendo che, correttamente interpretata, essa supera le censure mosse dall’ordinanza di rimessione e non viola i parametri costituzionali invocati.
Norme collegate
- Art. 3 della Costituzione — principio di uguaglianza e ragionevolezza
- Art. 36 della Costituzione — diritto a retribuzione proporzionata
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