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La sentenza n. 139/2006 ha dichiarato l’inammissibilità parziale e l’infondatezza di alcune questioni relative alla legge della Regione Marche n. 11/2005 sulla responsabilità sociale delle imprese, con riguardo alla competenza esclusiva statale in materia di aiuti di Stato e ordinamento civile.
Di cosa si tratta
Il Presidente del Consiglio dei ministri aveva impugnato l’intera legge della Regione Marche 23 febbraio 2005, n. 11, recante «Interventi per la promozione di prassi socialmente responsabili, per la certificazione dei sistemi di qualità, del rispetto dell’ambiente, della sicurezza e dell’etica» di amministrazioni, ONLUS e piccole e medie imprese marchigiane. Il ricorso lamentava la violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (lett. l) e di tutela della concorrenza (lett. e) dell’art. 117, secondo comma, Cost.
La questione di legittimità costituzionale
La legge della Regione Marche n. 11/2005 sulla responsabilità sociale delle imprese è stata impugnata dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. l) (ordinamento civile) e lett. e) (tutela della concorrenza, aiuti di Stato) della Costituzione.
La decisione della Corte
La Corte ha dichiarato inammissibili o infondate le questioni, riconoscendo la compatibilità della disciplina regionale con il riparto di competenze costituzionale: le misure di promozione della responsabilità sociale non integravano veri e propri aiuti di Stato né incidevano sull’ordinamento civile.
Il principio
La promozione regionale della responsabilità sociale delle imprese, quando si limiti a incentivi e certificazioni senza creare regimi vincolistici privatistici, non viola la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile né costituisce un aiuto di Stato incompatibile con la tutela della concorrenza.
Domande e risposte
Cosa vietava il Governo nella legge regionale marchigiana?
Il Governo riteneva che alcune disposizioni invadessero la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (rapporti tra privati) e di tutela della concorrenza, comprendente la disciplina degli aiuti di Stato.
Cosa si intende per «aiuti di Stato» nel diritto costituzionale italiano?
Ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. e), Cost., la tutela della concorrenza è materia di competenza esclusiva statale. Gli aiuti di Stato che alterano la concorrenza devono essere disciplinati solo da norme nazionali e soggetti ai vincoli europei.
La responsabilità sociale delle imprese è materia regionale o statale?
La Corte ha ritenuto che le misure di promozione della responsabilità sociale rientrassero nelle competenze regionali quando non incidono sulla disciplina privatistica dei rapporti d’impresa né sui meccanismi concorrenziali.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — riparto di competenze Stato-Regioni, tutela della concorrenza e ordinamento civile
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