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La Corte dichiara incostituzionale l’art. 9, comma 1, della legge regionale Campania n. 28/2003, nella parte in cui attribuisce alla Giunta regionale il potere di adottare provvedimenti su atti di natura regolamentare statale. Una Regione non può con propria legge conferire alla Giunta poteri che incidono su fonti normative statali.
Di cosa si tratta
La legge regionale Campania 24 dicembre 2003, n. 28 (“Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza regionale”) conteneva, all’art. 9, comma 1, una norma che conferiva alla Giunta regionale il potere di adottare “provvedimenti” in relazione a determinati atti normativi. Il TAR Campania, investito di ricorsi di alcune associazioni di categoria, aveva dubitato della compatibilità di questa norma con la Costituzione.
La questione di legittimità costituzionale
Il TAR per la Campania (prima sezione), con due ordinanze di analogo contenuto del 10 maggio 2005, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della legge r. Campania n. 28/2003 in riferimento agli artt. 117 e 121 della Costituzione, nella parte in cui include gli atti di natura regolamentare tra quelli su cui la Giunta può intervenire con propri provvedimenti.
La decisione della Corte
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, comma 1, della l. r. Campania n. 28/2003, nella parte in cui non esclude gli atti di natura regolamentare dai “provvedimenti” attribuiti alla competenza della Giunta. Una legge regionale non può autorizzare la Giunta a intervenire su fonti normative (i regolamenti) con atti di rango inferiore, compromettendo la gerarchia delle fonti e invadendo competenze riservate ad altri organi.
Il principio
Il principio di legalità e la gerarchia delle fonti impediscono a una Regione di conferire alla propria Giunta il potere di adottare provvedimenti che incidano su atti aventi natura regolamentare. La legge regionale può delegare alla Giunta l’adozione di atti amministrativi, non di misure che interagiscano con la scala normativa statale o regionale.
Domande e risposte
Perché è importante distinguere tra atti amministrativi e atti regolamentari?
I regolamenti sono fonti del diritto (atti normativi di rango secondario), soggetti al principio di gerarchia delle fonti: possono essere modificati o derogati solo da atti di pari o superiore rango. Gli atti amministrativi sono provvedimenti concreti che applicano la legge a casi specifici. La Giunta regionale può emanare regolamenti nelle proprie materie, ma non può “intervenire” su regolamenti statali con propri provvedimenti amministrativi.
Cosa significa “risanamento della finanza regionale” nel contesto della legge Campania n. 28/2003?
La legge era stata adottata in una fase di tensione finanziaria della Regione Campania e conteneva misure urgenti per il controllo della spesa pubblica regionale. L’art. 9 conferiva alla Giunta poteri straordinari che, però, non potevano estendersi fino a incidere su fonti normative.
Quali sono le competenze della Giunta regionale in materia normativa?
La Giunta regionale può adottare regolamenti regionali nelle materie di competenza regionale, nei limiti fissati dalla legge regionale e dallo statuto. Non può invece intervenire su atti normativi di altri soggetti (Stato, altri enti) né su atti che richiedano una copertura legislativa che la semplice norma di delegazione non può fornire.
Norme collegate
- Art. 117 della Costituzione — Riparto di competenze legislative
- Art. 121 della Costituzione — Organi della Regione e competenze
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.